Indennità per specifiche responsabilità

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
13 Luglio 2021

ASP (LR 5/2008) che applica CCNL enti locali.

Quali vincoli obbligati per il Dirigente in riferimento ai criteri per conferire specifiche responsabilità?

Lo stesso, una volta concordato con le parti sindacali il riconoscimento della specifica responsabilità, (es. resp. area assistenziale) può procedere a nomina in base a proprie valutazioni non vincolate?

Risposta

In sede di contrattazione integrativa le parti procedono all’individuazione delle condizioni e delle modalità di erogazione del compenso per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018) anche sotto il profilo della eventuale decurtazione in caso di assenza dal servizio. In relazione alla eventuale decurtazione di tale compenso, anche tenendo conto della natura e delle caratteristiche dello stesso, si deve evidenziare che per effetto delle assenze il lavoratore rende comunque una prestazione ridotta, diminuendo così anche la quantità delle attività che giustificano l’erogazione del compenso. Anche per questa voce indennitaria si ritiene debba farsi riferimento al principio secondo il quale è necessario sussista sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso (cfr. orientamento applicativo ARAN CFL82 del 28.9.2020).

Premesso ciò, la suddetta indennità può essere riconosciuta a ciascun lavoratore solo in presenza del formale ed espresso conferimento, da parte del dirigente, allo stesso di uno degli incarichi, comportanti l’assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato, precedentemente a tal fine individuati dal contratto integrativo dell’ente che intende riconoscerla. Sulla base della richiamata disciplina, pertanto, l’indennità di cui si tratta può essere riconosciuta solo a seguito del formale conferimento dell’incarico al lavoratore, cui la medesima indennità sia connessa (cfr. orientamento applicativo ARAN CFL85 del 28.9.2020). Nell’ambito dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa l’autonomia del dirigente è piena ai fini del conferimento dell’incarico.

7 luglio 2021                      Angelo M. Savazzi

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