Scorrimento di una graduatoria di mobilità volontaria
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiAnnullabilità della determinazione di approvazione della graduatoria finale concorsuale e del contratto di lavoro già stipulato. Possibilità e tempistiche.
Tizio partecipa ad una procedura concorsuale per assunzione a tempo pieno ed indeterminato in Cat. D (istruttore direttivo contabile)
Tra i requisiti obbligatori per partecipare al concorso vi è quello del possesso della laurea in Economia e Commercio o titolo equipollente.
Tizio dichiara espressamente di aver conseguito laurea in Giurisprudenza e pertanto fa domanda di ammissione senza fare alcuna falsa dichiarazione ed utilizzando il fac simile di modello messo a disposizione dal Comune.
Alla commissione sfugge il particolare ed ammette Tizio alle prove.
Tizio, in seguito all’espletamento della prova orale risulterà vincitore di concorso e l’ente procede con l’approvazione della graduatoria e la stipula del contratto di lavoro con Tizio.
Nessun candidato impugna la graduatoria nei successivi 60 gg dalla pubblicazione dell’atto
Tizio termina anche il periodo di prova con esito positivo.
Solo ora l’ente si accorge dell’errore, ovvero del fatto che Tizio non poteva essere ammesso al concorso per via del diverso titolo di studio rispetto a quanto disciplinato nel bando.
Si richiede di sapere:
Il Comune, essendo trascorsi solo 11 mesi, può ancora annullare la determinazione di approvazione della graduatoria e quindi il contratto di lavoro con Tizio, sulla scorta dell’art. 21- nonies L. 241/90?
Nel caso di risposta negativa, in quale momento il Comune poteva annullare la graduatoria? Solo prima della stipula del contratto di lavoro con Tizio? Oppure sempre ma entro i 60 gg dall’approvazione della graduatoria?
Va premesso che l’art. 36, comma 5, del DLgs. 165/2001 stabilisce che “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”. La Cassazione con la sentenza n. 4057/2021 ha ritenuto legittimo il licenziamento di un pubblico dipendente, già in ruolo se sprovvisto all’epoca del concorso di uno dei requisiti previsti dal bando.
Secondo la Cassazione l’ente ha l’obbligo di verificare “tempestivamente” la sussistenza dei requisiti di ammissione al concorso; a partire dalla conclusione del contratto l’amministrazione non esercita più poteri autoritativi ma agisce con le capacità proprie del datore di lavoro privato con la conseguenza che non può far valere il vizio della procedura concorsuale in autotutela. Una volta assunto il dipendente il possibile vizio del contratto di lavoro deve essere ricondotto ad una delle categorie standard del diritto civile per cui è da considerare nullo il contratto di lavoro stipulato in base ad un reclutamento illegittimo; in tal senso l’amministrazione può procedere, a nulla rilevando che non sia stata impugnata la graduatoria nei termini.
7 luglio 2021 Angelo M. Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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