31 luglio 2021: termine per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione

Strumento strategico per la pianificazione finanziaria e la corretta guida degli enti locali

Servizi Comunali Bilancio
di Gavioli Federico
12 Luglio 2021

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) rappresenta una delle innovazioni più importanti della nuova programmazione degli enti locali; con il DUP l’ente locale affronta in maniera strategica la programmazione economico-finanziaria del triennio successivo.

Il suo ruolo è di primaria importanza, dal momento che racchiude, facendo riferimento alla programmazione istituzionale prevista nell'art. 46, del D.Lgs. n. 267/2000, cui ogni Sindaco deve adempiere nella tempestività dell'assunzione della sua carica, l'andamento amministrativo riferito alle annualità precedenti e la progettualità di ciò che l'ente ha intenzione di realizzare nel triennio successivo.

 

Quando

I termini di approvazione e aggiornamento

 

L’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il DUP disponendo che:

 

  • entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni;
  • entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

 

Cosa è

Il DUP nel dettaglio

 

Il DUP è composto da:

 

1. Sezione strategica

La Sezione Strategica (SeS), ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell’ente negli anni del mandato amministrativo.

La SeS individua:

•    le principali scelte che caratterizzano il programma amministrativo;

•    le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare;

•    gli indirizzi generali sui quali si fonda la programmazione;

•    gli strumenti per rendicontare il proprio operato in maniera trasparente e sistematica per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

2. Sezione operativa

La Sezione Operativa (SeO) ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione, ed è predisposta nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Contiene la programmazione operativa (per il contenuto finanziario è redatta sia per competenza sia per cassa).

La SeO costituisce contemporaneamente una guida e un vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente (tipicamente il triennio a cui fa riferimento il bilancio di previsione finanziario).

Inoltre, essa costituisce il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alla SeO, sulla base delle integrazioni introdotte dal D.M. 29/08/2018, sono allegati alcuni documenti sui quali si fonda la programmazione economico-finanziaria dell’ente:

  1. programma triennale OO.PP., corredato del relativo Programma annuale (per il primo anno del triennio di riferimento);
  2. piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio, per il triennio di riferimento;
  3. piano triennale dei fabbisogni di personale;
  4. programma biennale degli appalti di beni e servizi (per i primi due anni del triennio);
  5. programma triennale degli incarichi di studio, collaborazione, ricerca e consulenza;
  6. stato di attuazione dei programmi per l’ultimo anno precedente al triennio.

 

Cosa fare

 

- Il DUP dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

 

Gli strumenti di programmazione che occorre predisporre da parte degli enti locali “ordinari”, ossia con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono:

  • il DUP presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
  • l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
  • lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno;
  • il piano esecutivo di gestione e delle performance approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
  • il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
  • lo schema di delibera di assestamento del bilancio comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
  • le variazioni di bilancio;
  • lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

 

Considerato che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP, se alla data del 31 luglio stesso risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP stesso e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

 

- Il DUP dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

 

Per questi enti, il DUP è definito “semplificato”, come indicato dall'allegato n. 4/1, paragrafo 8.4, del D.Lgs. n.118/2011 modificato dal D.M. 18/05/2018 ed individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato in relazione:

  • alle entrate,
  • alle spese,
  • al raggiungimento degli equilibri (generali di bilancio, della situazione corrente, di cassa)
  • ai principali obiettivi delle missioni attivate;
  • alla gestione del patrimonio (programmazione urbanistica, dei ll.pp. e delle alienazioni);
  • ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Il documento “semplificato” deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Pertanto, il DUP “semplificato” dovrà contenere:

  • i dati relativi al territorio, alla popolazione e alla situazione socio economica del Comune;
  • il modello organizzativo e le relative modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
  • il modello organizzativo di gestione delle risorse umane interne all’Ente;
  • l’indicazione dei vincoli di finanza pubblica.

Il Documento, infine, dovrà evidenziare l’eventuale non coincidenza del periodo di mandato rispetto all’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

 

- Il DUP dei Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti

 

Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il DUP in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il Documento, secondo allegato n. 4/1, paragrafo 8.4.1, del D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.M. 18/05/2018, dovrà in ogni caso illustrare:

  • l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
  • la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
  • la politica tributaria e tariffaria;
  • l’organizzazione dell’ente e del suo personale;
  • il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
  • il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Anche con riferimento al DUP “super-semplificato”, l’eventuale non coincidenza del periodo di mandato rispetto all’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione dovrà essere posta in evidenza.

 

Federico Gavioli

 

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