Notifiche: la firma di ricezione dimostra l’avvenuto recapito all’ente

FISCO OGGI – 12 luglio 2021

Servizi Comunali Notifica atti

13 Luglio 2021

FISCO OGGI

Notifiche: la firma di ricezione dimostra l’avvenuto recapito all’ente

12 Luglio 2021

La sottoscrizione dell’avviso di ricevimento fa presumere l’esistenza dell’incarico. Non occorrono deleghe formali e continuative, essendo sufficiente anche un mandato verbale e temporaneo

 

Nel caso di notificazione postale di un atto tributario presso la sede di un ente, la comunicazione di avvenuta notifica (Can), prevista dalla legge per i casi in cui l’atto sia stato preso in consegna da soggetto diverso dal destinatario, non è richiesta, non soltanto quando il recapito del piego sia avvenuto a mani del legale rappresentante, ma anche nelle ipotesi in cui il consegnatario appartenga a una delle altre categorie di persone indicate dalla legge, ovvero gli incaricati di ricevere le notificazioni o, in mancanza, gli addetti alla sede.
Questo il principio desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 13086 dello scorso 14 maggio, ove è stato altresì ricordato che la dichiarazione del consegnatario, che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, di essere soggetto incaricato della ricezione fa presumere, fino a prova contraria, l’esistenza dell’incarico, rispetto al quale non occorrono deleghe formali e continuative, essendo sufficiente anche un mandato verbale e temporaneo.
 
La vicenda processuale
Una società impugnava, nella Commissione tributaria provinciale di Benevento, la cartella di pagamento notificatale in seguito all’iscrizione a ruolo di importi derivanti da due avvisi di accertamento.
Nel ricorso, l’ente affermava la mancata rituale notifica degli avvisi prodromici all’atto riscossivo, osservando che gli stessi erano stati consegnati a due fratelli dell’amministratore, i quali non avevano alcun rapporto con la società e che, anzi, uno di essi versava in una situazione di conflitto di interessi con la stessa e, altresì, che alla consegna degli atti non era seguito l’invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (articolo 7, legge n. 890/1982).
 
Il verdetto di primo grado, che sul rilievo della regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento, veniva confermato dal collegio tributario regionale campano con sentenza n. 4990/34/2014 del 21 maggio 2014.
 
Ricorrendo in sede di legittimità, la contribuente denunciava, tra l’altro, violazione e falsa applicazione della disciplina sulla notificazione postale di atti indirizzati a soggetti diversi dalle persone fisiche, sostenendo che nel caso concreto, in cui gli atti non erano stati recapitati personalmente al legale rappresentante né all’incaricato di ricevere la notifica, l’agente postale avrebbe dovuto dare notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo raccomandata inviata allo stesso destinatario.
Inoltre, ribadiva che i soggetti che risultavano aver ricevuto gli avvisi di accertamento, ancorché qualificatisi all’agente postale che aveva eseguito il recapito, rispettivamente, come “addetto alla ricezione delle notifiche” e “addetto alla ricezione” non avevano alcun rapporto con la società e, pertanto, non erano autorizzati a ricevere notificazioni per conto della stessa.
 
La pronuncia della Corte
La Corte, dopo aver ribadito il consolidato principio per il quale, in caso di notifica dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’ufficio finanziario ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 890/1982, “si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario…”, ragion per cui la relativa notifica “non richiede l’adempimento ulteriore (l’invio della Can) di cui all’art. 7 legge n. 890 del 1982”, ha fornito un’ulteriore precisazione.
Nello specifico, sottolineano i giudici di legittimità, la comunicazione di avvenuta notifica non sarebbe stata comunque necessaria, perché la stessa è prescritta “nell’ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede”.
 
Quanto al profilo della legittimazione alla ricezione da parte di coloro che avevano preso in consegna gli atti accertativi, la pronuncia in esame ha confermato che, in caso di notificazione postale presso la sede di un ente, l’articolo 7, secondo comma, della legge n. 890/1982, consente la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, “a persona all’uopo addetta, e, allorché il conferimento del compito di ritirare l’atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l’avviso di ricevimento, l’agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’incarico, il quale non abbisogna di deleghe formali e continuative, e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo”.
 
Osservazioni
Lo scopo della notificazione è di assicurare la “conoscenza legale” di un determinato atto in capo al suo destinatario.
Ci riferiamo alla “conoscenza legale” perché, ai fini della validità della notifica è necessario, ma anche sufficiente, che vengano poste in essere le formalità stabilite al riguardo dalla legge, le quali costituiscono elemento idoneo a garantire che il destinatario dell’atto sia posto nelle condizioni di averne conoscenza (cfr Cassazione, nn. 26501/2014 e 24002/2019)
 
Proprio per rafforzare le garanzie di conoscibilità dell’atto, alcune norme in materia di notificazione (articolo 139 cpc; articolo 60, primo comma, lettera b-bis) del Dpr n. 600/1973; nonché il più volte richiamato articolo 7 della legge n. 890/1982) stabiliscono che, quando la consegna dell’atto va a buon fine presso l’indirizzo del destinatario, ma l’atto viene recapitato a mani di persona legittimata alla ricezione ma diversa dal diretto interessato, a quest’ultimo deve essere inviata una raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (Can).
 
In proposito, la suprema Corte ha, tra l’altro, chiarito che è sufficiente che detta “comunicazione” venga spedita, mentre non occorre la prova della ricezione (cfr Cassazione, nn. 4987/2021, 13432/2020, 1267/2018 e 20863/2017), e che nella fattispecie trattasi di raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento, requisito non richiesto dalla legge (cfr Cassazione, nn. 18472 e 1267 del 2018; 27686 e 14722 del 2017). In particolare, è stato rilevato che, nei casi di consegna, presso il recapito del diretto interessato, a persona abilitata diversa dal quest’ultimo “vi può essere una ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone …. che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell’avvenuta consegna garantita, ma semplificata” (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 10012/2021).
 
La pronuncia in argomento, ricollegandosi di fatto al principio per il quale la persona che spontaneamente riceve l’atto indirizzato all’ente qualificandosi “addetta alla sede” deve ritenersi incaricata alla ricezione e quindi abilitata a ricevere gli atti indirizzati all’ente (cfr Cassazione, nn. 13082 e 8686 del /2021; 27844, 2981 e 2482 del 2020), inserisce, dunque, un ulteriore tassello nel quadro interpretativo finora consolidato presso il collegio di legittimità, precisando che in dette ipotesi non occorre l’invio al destinatario della Can, pur prevista in generale dalla norma.

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