Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL’Ente sta elaborando i prospetti per la verifica della salvaguardia degli equilibri e variazione di assestamento vista la scadenza del 31 luglio. Si chiede se in tale sede sia possibile effettuare una valutazione dell'ammontare del FCDE ACCANTONATO in sede di rendiconto 2020 sulla base delle mancate riscossioni di residui attivi (tari) di annualità 2015-2016-2017. In caso di risposta affermativa il FCDE verrà ridotto dello stesso importo dei residui inesigibili? Questi crediti inesigibili devono confluire nello stato patrimoniale? Infine con questa delibera posso applicare al bilancio 2021 l'avanzo vincolato (es. fondone covid)?
Ricordato che la funzione del F.C.D.E. accantonato a rendiconto è quella di garantire gli equilibri del bilancio in caso di mancata realizzazione dei crediti, crediti che sono rappresentati dai residui attivi, la verifica della congruità di detto accantonamento va obbligatoriamente effettuata in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ed in tale sede il consiglio comunale è tenuto ad adottare le iniziative necessarie ad adeguare detto fondo in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui (articolo 193, coma 2, lettera c), del TUEL).
Pertanto, qualora successivamente alla data di approvazione del rendiconto vengano rilevate situazioni tali da determinare un aggravamento del rischio di inesigibilità dei residui conservati (ad esempio: fallimento di ditte verso le quali l'ente vantava dei crediti, contenziosi insorti in relazione a pretese creditorie dell'ente, domande di discarico presentate dal concessionario della riscossione, ecc.), andrà disposto un incremento del F.C.D.E per un importo che sarà frutto di una valutazione prudente e discrezionale.
Il paragrafo 3.3 del principio contabile applicato n. 4/2 prevede che l'adeguamento del F.C.D.E. avvenga «vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione», e cioè aumentando - o riducendo - il fondo stesso (e quindi la quota di avanzo rappresentata dall’avanzo accantonato); l'operazione di adeguamento comporta quindi una modifica della composizione del risultato di amministrazione, di cui si dovrà dare atto nella deliberazione consiliare di salvaguardia. In particolare, nel caso di incremento del F.C.D.E. si avrà una riduzione della quota libera dell'avanzo, e qualora tale quota sia negativa, o anche solo insufficiente per assorbire l'aumento del F.C.D.E., l'adeguamento dovrà essere operato incrementando l'importo del F.C.D.E. iscritto nel bilancio in corso.
Per quanto concerne infine i crediti da qualificare come inesigibili, gli stessi verranno eliminati dalle scritture contabili non in sede di salvaguardia, ma in occasione del prossimo riaccertamento ordinario dei residui (con contestuale riduzione per pari importo della quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di F.C.D.E.: paragrafo 3.3. del principio contabile n. 4/2), e sarà nell'ambito di quest'ultimo procedimento che il responsabile del servizio finanziario dovrà valutare la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti (F.S.C.) accantonato in contabilità economico-patrimoniale (paragrafo 9.1 del principio contabile n. 4/2).
Relativamente all'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo, la corrispondente variazione ben potrà essere ricompresa nella delibera di assestamento generale (ovviamente nel rispetto delle norme che limitano un utilizzo di tal genere, come ad esempio quelle relative agli enti in disavanzo: articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018).
14 luglio 2021 Ennio Braccioni
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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