Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiDi recente si è dimesso il responsabile dell'area tecnica, l'attuale responsabile del procedimento in materia edilizia, nominato ai sensi art. 5 comma 1 della 241/1990, con determinazione, sostiene di necessitare di una nuova nomina da parte del nuovo responsabile.
A mio parere la nomina non decade se non viene revocata. Qual è la corretta interpretazione per non avere discontinuità nell'azione amministrativa?
Per il principio di continuità dell’attività amministrativa non è ipotizzabile una decadenza dell’incarico di responsabile del procedimento come conseguenza delle dimissioni del responsabile dell’area tecnica. Il nuovo dirigente potrà valutare e assumere ogni determinazione organizzativa funzionale all’esigenze di servizio, inclusa l’eventuale sostituzione del RUP.
16 luglio 2021 Angelo M. Savazzi
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