Trasporto infermi tramite autoambulanze

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
24 Luglio 2021

Con la presente si chiede di conoscere l'iter normativo per il rilascio dell'autorizzazione richiesta da una Associazione affiliata alla CRI, per il trasporto di infermi tramite tre autoambulanze.

Nello specifico si chiede di conoscere di quali requisiti si è tenuti a verificare l’esistenza al fine del rilascio dell’autorizzazione in questione.

Risposta

L'autorizzazione sanitaria per trasporto infermi e infortunati, sia per autoambulanze ad uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro che per le autoambulanze ad uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo, è rilasciata dall'autorità comunale, in qualità di autorità sanitaria locale. L'autorizzazione è subordinata oltre che alla verifica del possesso dei requisiti tecnici e amministrativi delle autoambulanze di cui ai Decreti del Ministero dei Trasporti nn. 553 del 17 dicembre 1987, 487 del 20 novembre 1997 e 137 del 01 settembre 2009, e dei requisiti sanitari accertati dalla competente ASL alle ulteriori seguenti condizioni: 

  1. possesso della licenza comunale di esercizio per le autoambulanze ad uso di terzi per servizio di noleggio con conducente;
  2. iscrizione nel Registro regionale del volontariato organizzato per le associazioni di volontariato aggiornata alla data di presentazione dell'istanza;
  3. assolvimento degli obblighi in materia assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, dei mezzi e del personale anche volontario che svolge attività non retribuita;
  4. conformità dei locali adibiti a rimessaggio alle norme edilizie ed urbanistiche, nonché alle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie e quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.

Occorre comunque far riferimento alla vigente normativa di settore; in particolare al D.lgs. n. 59/2010, art. 6, rubricato “Servizi di trasporto”:

1.  Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.

Unitamente alla “autorizzazione sanitaria”, il servizio di trasporto con ambulanza può ricadere nelle ipotesi del noleggio veicoli con conducente. Ciò detto, ai sensi della normativa sopra richiamata, si esclude una liberalizzazione esplicita su questo tipo di attività.

Si faccia poi riferimento poi al già citato DM n. 137/2009, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze e alla relativa circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21/12/2009, allegata.

In estrema sintesi è possibile sostenere che:

  • le ambulanze sono immatricolate in servizio di NCC allorché il loro utilizzo avvenga sulla base del prescritto titolo legale (art. 85 CdS NCC), nel caso in cui l’attività di trasporto sia esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l’attività stessa viene svolta ovvero esercitata a fini di lucro.
  • le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio (non quindi come NCC):
  1. dagli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla integrità fisica dei propri dipendenti...
  2. dalle altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, la tutela della salute e dell’integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonchè dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.

Quindi, le ambulanze (in genere classificate M1) usate da un privato a fini di lucro sono soggette all’autorizzazione NCC e devono essere immatricolate di conseguenza; le ambulanze delle varie associazioni assistenziali sono immatricolate ad uso proprio.

Detto questo, a ben precisare, se è vero che si applica l’art. 85 del Codice della Strada, è vero anche che non si applica la legge n. 21/92 che riguarda altre ipotesi di noleggio con conducente avente finalità di trasporto con servizi pubblici non di linea. Quindi, andrebbe bene l’autorizzazione ex art. 85 del Codice della Strada ma non il contingente e le procedure della legge n. 21/92 (sul punto vedasi la sentenza del TAR Lazio, Latina n. 170/2013).

Si chiarisce, poi, che la Circolare n. 340 del 08 febbraio 2001, ad oggetto “Disciplina rilascio autorizzazioni sanitarie per trasporto infermi da parte di Enti, Organizzazioni private, Associazioni di volontariato e Cooperative”, pubblicata sul Burc n. 12 del 26.2.2001, fu emanata dall’Assessore alla Sanità dell’epoca per una corretta ed uniforme applicazione, su tutto il territorio regionale, in tema di rilascio delle autorizzazioni sanitarie per il trasporto infermi ed infortunati, delegate ai Sindaci dalla legge regionale 13/85.

Inoltre, si precisa quanto segue:

  1. si ritiene che il regime della Autorizzazione sanitaria, in tale materia, non possa essere sostituito dalla presentazione della Scia, alla luce di tutti gli accertamenti e verifiche che devono essere effettuati e richiesti dalla citata circolare, ma soprattutto perché è richiesto l’accertamento dei requisiti tecnico – sanitari e amministrativi da parte della ASL competente per territorio. Ricordo, inoltre, che le stesse autorizzazioni devono essere rinnovate ogni quattro anni previa verifica, sempre da parte della ASL competente per territorio, della permanenza dei requisiti tecnico – sanitari e amministrativi.
  2. La competenza e la firma per il rilascio dell’autorizzazione ricade in capo al Dirigente/Funzionario Responsabile del settore di competenza, quale atto di gestione amministrativa;
  3. Se l’attività di trasporto infermi viene esercitata da un privato, bisogna verificare se è svolta senza scopo di lucro, ovvero a titolo oneroso quale attività imprenditoriale. Nella prima ipotesi basta il rispetto delle prescrizioni suddette per il rilascio delle autorizzazioni per gli Enti, Organizzazioni private, Associazioni di volontariato e Cooperative.

A titolo esemplificativo, all'istanza andrebbe allegata, oltre alla licenza comunale di esercizio per le autoambulanze ad uso di terzi per servizio di noleggio con conducente, anche la seguente documentazione: 

  1. atto costitutivo e statuto e per le imprese l'iscrizione alla C.C.I.A;
  2. composizione dell'organo rappresentativo;
  3. certificato penale e certificato relativo ad eventuali carichi pendenti del titolare. Laddove trattasi di società, associazioni, consorzi l'insussistenza di cause di divieto è riferita oltre che alla società, associazione etc anche ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252 del 03/06/1998;
  4. attestato di iscrizione al Registro regionale del volontariato antecedente a non più di 15 giorni alla richiesta di autorizzazione;
  5. elenco del personale a rapporto d'impiego e di quello volontario, con la specifica delle mansioni svolte;
  6. certificazione comprovante la regolarità delle posizioni contributive e assicurative del personale;
  7. copie delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e infortuni del personale e dei volontari, nonchè dei mezzi;
  8. dichiarazione rilasciata dai volontari sulla gratutità del servizio prestato;
  9. fotocopia della patente in possesso degli autisti;
  10. certificato di iscrizione all'albo degli infermieri e certificato di iscrizione all'Ordine  per i medici;
  11. numero telefonico per le chiamate;
  12. planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a ricovero degli automezzi provvisti delle regolari autorizzazioni di legge;
  13. i dati identificativi delle autoambulanze (A e B);
  14. elenco delle attrezzature e del materiale sanitario in dotazione delle autoambulanze e della sede di rimessaggio

In conclusione:

  • il servizio NCC svolto con autoambulanze è disciplinato dall’art. 85 del Codice della Strada, in combinato disposto con l’art. 244 del Reg. Codice della Strada;
  • non è applicabile, in via analogica, la legge n. 21/92 dato che le ambulanze non rientrano nell’elenco dei tipi di veicoli previsti dalla stessa e per mezzo dei quali è¨ possibile svolgere i servizi pubblici non di linea;
  • la licenza di esercizio viene rilasciata dal Comune, come previsto dall’art. 85, comma 3 del CdS, senza alcuna limitazione anche a società, oltre che a persone fisiche, e il conducente non deve essere iscritto al ruolo istituito presso la CCIAA essendo sufficienti le abilitazioni alla guida per quel tipo di veicoli;
  • il D.M. n. 137/2009 costituisce il regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle ambulanze e non individua nella legge n. 21/92 nè la legge n. 218/2003 la disciplina applicabile all’esercizio dell’attività di NCC con ambulanze.
     

22 luglio 2021               Elena Conte

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