La regione Calabria non può vietare alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiCon la presente si chiede di conoscere l'iter normativo per il rilascio dell'autorizzazione richiesta da una Associazione affiliata alla CRI, per il trasporto di infermi tramite tre autoambulanze.
Nello specifico si chiede di conoscere di quali requisiti si è tenuti a verificare l’esistenza al fine del rilascio dell’autorizzazione in questione.
L'autorizzazione sanitaria per trasporto infermi e infortunati, sia per autoambulanze ad uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro che per le autoambulanze ad uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo, è rilasciata dall'autorità comunale, in qualità di autorità sanitaria locale. L'autorizzazione è subordinata oltre che alla verifica del possesso dei requisiti tecnici e amministrativi delle autoambulanze di cui ai Decreti del Ministero dei Trasporti nn. 553 del 17 dicembre 1987, 487 del 20 novembre 1997 e 137 del 01 settembre 2009, e dei requisiti sanitari accertati dalla competente ASL alle ulteriori seguenti condizioni:
Occorre comunque far riferimento alla vigente normativa di settore; in particolare al D.lgs. n. 59/2010, art. 6, rubricato “Servizi di trasporto”:
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.
Unitamente alla “autorizzazione sanitaria”, il servizio di trasporto con ambulanza può ricadere nelle ipotesi del noleggio veicoli con conducente. Ciò detto, ai sensi della normativa sopra richiamata, si esclude una liberalizzazione esplicita su questo tipo di attività.
Si faccia poi riferimento poi al già citato DM n. 137/2009, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze e alla relativa circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21/12/2009, allegata.
In estrema sintesi è possibile sostenere che:
Quindi, le ambulanze (in genere classificate M1) usate da un privato a fini di lucro sono soggette all’autorizzazione NCC e devono essere immatricolate di conseguenza; le ambulanze delle varie associazioni assistenziali sono immatricolate ad uso proprio.
Detto questo, a ben precisare, se è vero che si applica l’art. 85 del Codice della Strada, è vero anche che non si applica la legge n. 21/92 che riguarda altre ipotesi di noleggio con conducente avente finalità di trasporto con servizi pubblici non di linea. Quindi, andrebbe bene l’autorizzazione ex art. 85 del Codice della Strada ma non il contingente e le procedure della legge n. 21/92 (sul punto vedasi la sentenza del TAR Lazio, Latina n. 170/2013).
Si chiarisce, poi, che la Circolare n. 340 del 08 febbraio 2001, ad oggetto “Disciplina rilascio autorizzazioni sanitarie per trasporto infermi da parte di Enti, Organizzazioni private, Associazioni di volontariato e Cooperative”, pubblicata sul Burc n. 12 del 26.2.2001, fu emanata dall’Assessore alla Sanità dell’epoca per una corretta ed uniforme applicazione, su tutto il territorio regionale, in tema di rilascio delle autorizzazioni sanitarie per il trasporto infermi ed infortunati, delegate ai Sindaci dalla legge regionale 13/85.
Inoltre, si precisa quanto segue:
A titolo esemplificativo, all'istanza andrebbe allegata, oltre alla licenza comunale di esercizio per le autoambulanze ad uso di terzi per servizio di noleggio con conducente, anche la seguente documentazione:
In conclusione:
22 luglio 2021 Elena Conte
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 19 maggio 2025
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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