Progressioni verticali

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
24 Luglio 2021

Premesso:

- che l'art.22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 prevede la possibilità  di porre in essere procedure di progressioni verticali, dedicate al personale interno, al fine di valorizzare le professionalità  interne;

- che il D.L. 162/2019 ha prorogato al triennio 2020/2022 la disciplina transitoria introdotta dal predetto D.Lgs. n.75/2017;

Con la presente, si chiede l'iter procedurale da porre in essere per il passaggio di un dipendente comunale da B6 a C1, in possesso del diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, tenendo presente che l’Ente attualmente ha n.2 posti vacanti in organico (1- C1 ufficio tecnico e 1- C1 Polizia Municipale) e che il costo complessivo di tale movimento ammonta ad euro 447,09 annui oneri riflessi compresi.

Per comodità, si allega copia della deliberazione di G.C. n.28/2021 relativa all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023.

Risposta

L’amministrazione deve attivare una procedura selettiva riservata al personale di ruolo, per la progressione tra le aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

Nel Piano dei fabbisogni deve essere ricondotta alle vigenti facoltà assunzionali.

Tale procedura riservata deve riguardare al massimo il 30 per cento dei posti previsti nel piano dei fabbisogni come nuove assunzioni per la relativa area o categoria. 

La procedura selettiva riservata deve prevedere prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicar nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Nell’ambito della procedura selettiva occorre prevedere tra i titoli rilevanti per l'accesso all'area superiore, il conseguimento di una valutazione positiva per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, 

L'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno nell’ambito di concorsi pubblici.

Dal piano dei fabbisogni non si evince che sussistano le condizioni per il rispetto del limite del 30% sopra indicato ai fini dell’utilizzo della procedura selettiva riservata prevista dall’art. 22, comma 15 del DLgs. 75/2017. Il tetto del 30% deve essere considerato come un tetto massimo e invalicabile, e non è suscettibile di essere calcolato con arrotondamento. Quindi per poter dare corso a una progressione verticale occorre prevedere l'assunzione di almeno quattro dipendenti nella categoria, per dare corso a due progressioni alla assunzione di almeno sette dipendenti nella categoria e via di seguito.

20 luglio 2021        Angelo M. Savazzi

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