Contabilizzazione anticipazione di liquidità dl 35/13

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
26 Luglio 2021

Si richiedono chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità dl 35/13. Avendo un ente approvato il bilancio di previsione contabilizzando l'anticipazione di liquidità secondo la norma dichiarata poi illegittima dalla sentenza 80/21 della corte costituzionale ora in sede di salvaguardia come bisogna comportarsi per contabilizzare correttamente il fal.

E' giusto mantenere l'applicazione dell'avanzo ed iscrivere in spesa nella missione 20 tit. 4 programma 3 la quota capitale da rimborsare? Oppure come bisogna comportarsi?

Risposta

La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 29/4/2021 ha dichiarato l’illegittimità dei commi 2 e 3 dell’art. 39ter del D.l. 162/2019, conv. in L. 8/2020. I citati commi dichiarati illegittimi prevedevano, rispettivamente:

comma 2) L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

 Comma 3) Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Orbene, alla luce della illegittimità dichiarata della sentenza, tale maggior disavanzo prodotto andrebbe ripianato nei modi e nei termini di cui all’art. 188 del TUEL (disavanzo ordinario da ripianare nelle annualità del bilancio di previsione e comunque entro la consiliatura); tuttavia, è di prossima conversione il Decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), al cui interno è prevista una nuova modalità di ripiano, per un periodo decennale, partendo dell’esercizio 2021.

Conseguentemente, alla luce di quanto premesso, non è ammessa la possibilità di contabilizzare nel bilancio 2021/2023 il FAL come precedentemente previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 39ter del D.L. 162/2019 e, a tal riguardo, l’Ente dovrà intervenire variando il bilancio 2021/2023, riducendo la quota di avanzo applicata e il correlato fondo indicato nel quesito, dovendo finanziare la quota capitale di restituzione delle citate liquidazioni con risorse proprie correnti di bilancio e, al contempo, attuare la nuova modalità di ripiano del disavanzo che, a breve, sarà contenuta nella legge di conversione del Decreto Sostegni bis.

23 luglio 2021               Mario Petrulli

 

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