FISCO OGGI
La notifica presso la sede legale dell'ente è sempre corretta
23 Luglio 2021
Secondo i supremi giudici, tale luogo prevale anche sulla sede effettiva o "di direzione", per effetto del principio di affidamento dell'Amministrazione finanziaria
La Corte di cassazione ha ribadito che è onere del contribuente indicare all'Amministrazione finanziaria il proprio domicilio fiscale e tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, non potendosi addossare all'Agenzia delle entrate l'onere di ricercare il contribuente fuori dall'ultimo domicilio noto e legittimandola, pertanto, in caso di inadempimento del contribuente, ad eseguire la notificazione nella forma semplificata di cui all'articolo 60, lettera e) del Dpr 600/1973. Questi i contenuti dell'ordinanza n. 14579, depositata il 25 maggio 2021.
I fatti in causa
Una sas impugnava una cartella di pagamento, consequenziale a un'iscrizione a ruolo effettuata a titolo provvisorio, ex articolo 15 del Dpr 602/1973, nella formulazione pro tempore, stante la pendenza del giudizio di primo grado avverso l'atto impositivo con cui veniva accertato dall'erario l'indebito utilizzo di crediti di imposta.
Il processo di merito
La Ctp di Caserta, adita dalla contribuente in prime cure, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto tardivo. La sas proseguiva nella richiesta di annullamento avanti alla Ctr della Campania, che rigettava il gravame della parte privata.
In particolare, il Collegio regionale riteneva corretta la notificazione della cartella di pagamento, presso la sede legale della contribuente, costituente anche "domicilio fiscale", effettuata per irreperibilità del destinatario ad una certa data. Inoltre, specificava il giudice d'appello che, per quanto ci occupa, ai sensi dell'articolo 60, lettera e) del Dpr 600/1973 è sufficiente l'affissione dell'avviso all'albo comunale, senza invio della raccomandata, con conseguente irrilevanza della notificazione eseguita a termini dell'articolo 145 cpc.
Il ricorso per cassazione
Proponeva ricorso per cassazione la parte contribuente affidandolo a quattro motivi di diritto, di cui solo il primo viene scrutinato dalla suprema Corte.
In questo senso, la sas deduceva, in relazione all'articolo 360, primo comma, cpc, violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 60, primo comma, lettera c) del Dpr 600/1973 e dell'articolo 145 cpc, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto di far decorrere il termine per l'impugnazione della cartella dalla notificazione alla società presso la sede legale e non dalla, successiva, notificazione al legale rappresentante. Deduceva, infatti, la società ricorrente che la notificazione si sarebbe dovuta eseguire presso la sede effettiva, quale luogo dove si svolgeva l'attività di direzione, risultando la stessa in luogo diverso da quello ritenuto dalla Ctr campana.
Lamentava, vieppiù, che il procedimento notificatorio di cui all'articolo 60, comma primo, lettera e) del Dpr citato non poteva ritenersi concluso per effetto della mera affissione, ma richiedeva necessariamente la ricezione della raccomandata informativa, in assenza della quale il procedimento non poteva ritenersi perfezionato.
L'ordinanza
La Cassazione, nel rigettare il ricorso della parte privata, rileva l'infondatezza del primo motivo dedotto, posto che non era stato censurato l'accertamento in fatto, compiuto dal giudice del merito, secondo cui il luogo che coincide con la sede legale costituisce domicilio fiscale del contribuente, luogo che prevale su diverse indicazioni di domicilio, per effetto del principio di affidamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l'esattezza del domicilio eletto (cfr Cassazione nn. 9567/2020; 4675/2020; 25450/2019; 17198/2019; 25680/2016; 15258/2015).
L'orientamento, secondo i togati di legittimità, è conforme al principio secondo cui è onere del contribuente indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni - come, del resto, in caso di fallimento, prevede l'articolo 49 della legge fallimentare nei confronti dell'organo concorsuale - non potendosi addossare all'Amministrazione finanziaria l'onere di ricercare il contribuente fuori dall'ultimo domicilio noto e legittimandola, pertanto, in caso di inadempimento del contribuente, ad eseguire la notificazione nella forma semplificata di cui all'articolo 60, lettera e) del Dpr 600/1973 (cfr Cassazione n. 11504/2018).
Il (non) necessario invio della raccomandata informativa
La Corte di legittimità passa poi, a trattare la doglianza relativa alla dedotta necessità dell'invio della raccomandata informativa, in caso di notificazione effettuata a termini dell'articolo 60, comma 1, lettera e) del Dpr 600/1973.
In questo senso, osserva la Cassazione, l'insegnamento giurisprudenziale è concorde nell'affermare la ritualità della notificazione, ove il messo notificatore abbia eseguito le opportune ricerche nell'ambito del Comune di domicilio fiscale e non abbia rinvenuto l'ufficio o l'azienda del contribuente, ancorché vi sia stato il mero deposito dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune, senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (cfr Cassazione nn. 3378/2020; 5902/2019; 25095/2006; 9922/2003).
Conclusioni
L'orientamento richiamato, in ultima analisi, è conforme al principio secondo cui è onere del contribuente comunicare all'Amministrazione finanziaria gli spostamenti del domicilio fiscale dichiarato.
In questo senso, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973" (cfr Cassazione n. 23509/2016)".
Ciò proprio nell'ottica enunciata dall'articolo 10 dello Statuto del contribuente, secondo cui i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, che è una norma a tutela non solo del privato ma di entrambe le "parti in gioco".