Rettifica date di nascita difformi dell'avo riportate nell'atto di matrimonio in una pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiUn detenuto, condannato all'ergastolo, può contrarre matrimonio e, quindi, poter eseguire a tal fine anche le pubblicazioni? Nel caso, occorrono autorizzazioni particolari, eventualmente dalla magistratura di sorveglianza?
Partiamo dal presupposto che le pubblicazioni di matrimonio possono essere fatte anche da persona che abbia ricevuto dagli sposi o da uno di essi uno specifico incarico (art. 96 del c.c.) e che ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 396/2000, lo speciale incarico debba risultare nei modi indicati nell'art. 12, comma 7 del D.P.R. 396 il quale precisa che le parti interessate possano farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, nelle ipotesi di pubblicazione di matrimonio nessuna norma prevede che la procura debba avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Ne consegue che lo sposo detenuto potrà delegare una terza persona, o la stessa futura sposa, a intervenire, anche in nome dello sposo impedito, davanti all'ufficiale dello stato civile. L'incarico, quindi, va predisposto su un foglio che non sconta alcun bollo con documento di identità allegato
I Moduli 1 e 3 allegati al Formulario Ufficiale approvato con D.M. 5-4-2002 non richiamano l'atto pubblico e spiegano come formare il verbale di pubblicazione anche nella ipotesi in cui si presentasse solamente la sposa in nome proprio e in nome e per conto dello sposo rappresentato.
Nel caso delle pubblicazioni di matrimonio tra sposi di cui uno in stato di detenzione l'impedimento determinato dalla detenzione non rappresenta e non deve e può essere un ostacolo per le suddette formalità.
La soluzione ideale potrebbe essere data da un eventuale permesso ad uscire dal carcere onde recarsi alla sede comunale, in tale circostanza, il problema nemmeno si porrebbe a livello di stato civile.
Una volta eseguite le pubblicazioni, resta il problema della celebrazione del matrimonio che verrebbe celebrato fuori della Casa comunale alla stregua di un matrimonio in imminente pericolo di vita. Per la fattispecie non vi sono indicazioni precise, ma la logica e l’analogia con le altre forme di matrimonio che avvengono fa sì che anche per il caso di matrimonio con soggetto in stato di detenzione è possibile procedere alla celebrazione, (segretario comunale nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, unitamente a 4 testimoni) “formula 118”.
Il detenuto può sempre chiedere di sposarsi in carcere. La detenzione costituisce senza dubbio un’ipotesi di ‘impedimento giustificato’ che consente all’ufficiale di stato civile e al segretario comunale di celebrare il matrimonio fuori del Comune, seppur alla presenza di quattro testimoni; a tutela della riservatezza dei coniugi, nell’atto di stato civile non sarà riportato che il matrimonio è avvenuto in carcere.
26 luglio Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1833 - sintomo n. 1864
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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