Compensi revisore unico

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
28 Luglio 2021

Revisore unico dei conti nominato nel febbraio 2021 - Nella delibera consiliare di nomina per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio così recita:  di determinare, ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21/12/2008, i seguenti emolumenti a favore dell’organo di revisione:

…… oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo la normativa vigente;

Il revisore unico dei conti – oggi pensionato e con partita Iva chiusa – presenta all’Ente in forma cartacea la richiesta delle competenze dovute per il primo semestre di attività, richiedendo il rimborso chilometrico tariffe ACI (per smart coupè 1.0 70 cv = 0,616356).

QUESITO:

  1. E’ corretto il rimborso chilometrico in base a tariffe ACI oppure va riconosciuto il solo 1/5 del  prezzo della benzina, e nel caso benzina super calcolato a che data e dove reperire tale valore?
  2. Il compenso del revisore dovuto per il primo semestre 2021 va calcolato dal giorno di esecutività della delibera di nomina (08/02/2021) sino al 30/06/2021 e non al 50% dell’intero compenso annuale deliberato?
  3. La forma della richiesta di rimborso delle competenze dovute al revisore (pensionato e senza partita Iva) presentata all’Ente risulta cartacea, è corretto?
  4. Trattamento contabile e fiscale:  il compenso ed i rimborsi spese di viaggio risultano indicati non soggetti ad Iva art. 5 comma 2 DPR 633/72 e sull’importo lordo viene indicato che andrà effettuata la ritenuta d’acconto. Ma andranno anche calcolati i contributi gestione separata INPS (1/3 carico Revisore e 2/3 carico Ente)?
Risposta

In relazione ai quesiti posti, si specifica quanto segue.

  1. In assenza di previsione regolamentare e/o nell’atto di nomina, si ritiene corretto applicare il rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina, considerato che le tabelle ACI sono state superate dall’articolo 6 del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il valore va reperito, mensilmente, sul sito del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della transizione ecologica) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
  2. Il compenso spetta dalla data di eseguibilità della deliberazione di nomina. Il periodo dal 1° gennaio alla data di eseguibilità della nuova delibera spetta al revisore uscente;
  3. Il rimborso cartaceo è corretto, non essendo tenuto all’emissione di fattura. Ovviamente, il rimborso spetterà esclusivamente per gli accessi effettuati presso l’Ente;
  4. Il compenso dovrà essere tassato secondo le regole delle collaborazioni coordinate e continuative e quindi soggetto alla Gestione separata Inps (aliquota ridotta essendo pensionato), di cui un terzo a carico del revisore, due terzi a carico dell’ente. Sul compenso dovrà essere applicata l’aliquota a scaglioni, trattandosi di reddito assimilato (e non la ritenuta d’acconto al 20 percento). Si ricorda che il revisore dovrà aprire apposita posizione alla Gestione separata Inps, qualora non l’abbia già effettuato in precedenza per altre motivazioni.

 27 luglio 2021                Fabio Venanzi

 

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