Richiesta di un cittadino che chiede di identificare chi, oltre alla madre, egli presume dimorare presso l'abitazione
Risposta di Andrea Dallatomasina
Si chiede se in caso di atti da notificare a soggetto iscritto all'anagrafe comunale come senza fissa dimora che abbia indicato il palazzo comunale come domicilio il dipendente comunale sia tenuto a ricevere l'atto notificato oppure possa rifiutare la notifica, in quanto non rientrante tra i soggetti individuati dall'art. 139 c.p.c..
Si chiede inoltre se il dipendente comunale debba effettuare il ritiro della posta raccomandata ordinaria indirizzata al senza fissa dimora domiciliato presso la casa comunale.
In relazione al quesito posto, si premette che, nel caso in cui si renda necessaria la notificazione di un atto amministrativo, per la comunicazione al soggetto interessato è richiesta la notificazione, che deve aver luogo secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. Nel caso in cui non fosse possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario e non vi sia un procuratore dello stesso, il messo esegue la notificazione mediante deposito della copia dell’atto presso la sede comunale dell’ultima residenza e, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario (c.p.c., art. 143, comma 1).
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o per rifiuto delle persone indicate all’art. 139 del c.p.c., il messo deposita la copia in busta chiusa e sigillata presso gli uffici del comune se il destinatario ha nello stesso l’abitazione o, in mancanza di questa, se nello stesso comune egli esercita la sua attività professionale, affiggendo avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, ovvero alla porta dove egli esercita la sua attività professionale e gliene dà notizia con raccomandata A.R., affinché possa ritirare direttamente la copia deposita presso la casa comunale (c.p.c., art. 140).
Ciò premesso, la risposta al quesito è in termini funzionali al complesso della disciplina relativa all’organizzazione ed alle modalità di svolgimento del servizio relativo alla gestione della Casa comunale.
Schematizzando i punti di maggiore interesse, occorrerà garantire che sia predisposta ed attuata:
a) una gestione complessiva del servizio, con particolare riferimento alla sua collocazione fisica e alle responsabilità soggettive;
b) la legittimazione al deposito di atti presso la Casa comunale;
c) la conservazione e custodia, con la previsione di una registrazione cronologica dei relativi atti, la conseguente custodia, il diritto al ritiro degli atti depositati, in relazione anche all’applicazione del regime di prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 del codice civile;
d) infine, per quanto attiene al ritiro degli atti depositati presso la Casa comunale, si osserva che lo stesso può essere effettuato dal destinatario o da un suo delegato con le seguenti modalità:
In relazione, poi, ai temi legati alla responsabilità nella gestione del servizio, si suggerisce l’adozione di apposito regolamento nei limiti della competenza di cui all’art. 7 del T.U.O.EE.LL. n. 267/2000.
Inoltre, sebbene i regolamenti comunali di cui all’art. 48, comma 3 del T.U.O.EE.LL. n. 267/2000 hanno, in allegato, i mansionari o comunque il funzionigramma con la declaratoria delle competenze, per cui ad essi si deve fare riferimento nei casi di responsabilità personale in relazione all’attribuzione specifica di competenze, cionondimeno si ritiene che soltanto mediante una regolamentazione “ad hoc” si possa adeguatamente corrispondere alle esigenze di cui al quesito posto dal Comune.
29 novembre 2017 Pietro CUCUMILE
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Laura Egidi
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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