Digitalizzazione e semplificazione in materia di procedimenti elettorali e referendari

Ministero dell’Interno – Circolare 3 agosto 2021, n. 48

Servizi Comunali Elettorale Servizi digitali

04 Agosto 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 181 del 30 luglio u.s. è stata pubblicata la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Al riguardo, si evidenziano di seguito, alcune principali disposizioni in materia di digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti elettorali e referendari, introdotte dal provvedimento legislativo, da applicarsi sin dalle consultazioni che si terranno nel secondo semestre 2021:

  1. Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni (Art. 38-bis)
    Nel dettaglio queste semplificazioni riguardano:
    • il comma 1 modifica l'art. 15, terzo comma, del d.P.R. n. 361/1957 per le elezioni della Camera dei Deputati nella parte in cui prevede il deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare presso il Ministero dell'interno, introducendo la possibilità di consegna a mano non solo in forma cartacea, ma anche su supporto digitale. Tale disposizione si applica anche alle elezioni del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo.
    • il comma 2 prevede la stessa possibilità anche per le elezioni comunali, modificando l'art. 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960.
      Con i primi due commi, si semplificano, inoltre, le disposizioni relative alle designazioni dei rappresentanti di lista, sia per le elezioni politiche, che per quelle comunali, stabilendo che le stesse possano essere effettuate entro il giovedì precedente l'elezione anche per posta elettronica certificata.
       
    • il comma 3 dispone che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di coloro che abbiano sottoscritto le liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per quelle amministrative e per le proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, possa essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata
       
    • il comma 4 stabilisce i termini improrogabili entro i quali l'ufficio elettorale comunale deve rilasciare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali: ventiquattro ore dalla domanda presentata via posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quando questa sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati; quarantotto ore dalla domanda presentata via P.E.C. (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) se relativa a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare
       
    • il comma 5 specifica che i certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel medesimo formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione
       
    • il comma 6 esplicita che "La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi
       
    • il comma 7 modifica il comma 14 dell'art. 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e semplifica l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale dei candidati (di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 313/2002) ai fini della loro pubblicazione, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato, sul sito internet dei relativi partiti/movimenti politici/liste
       
    • il comma 8 semplifica la questione dei soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni quando a tale adempimento siano chiamati i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali, eliminando la necessità della preventiva comunicazione, al rispettivo presidente della provincia o sindaco, della disponibilità ad autenticare
       
    • il comma 9 dispone che i partiti possono trasmettere le "liste delle candidature provvisorie", entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle elezioni
       
    • il comma 10 ha esteso anche alle elezioni regionali ed amministrative - oltre che a quelle politiche, europee ed ai referendum abrogativi e confermativi costituzionali - la possibilità di sperimentazione del voto elettronico

inoltre si esplicitano le seguenti disposizioni:

  1. Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Art. 38-quater)
     
  2. Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari (Art. 39-bis)

Per tutti i dettagli consulta la circolare allegata

 

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