Il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia, ex art. 15, c. 1, lett. a), della legge della Regione siciliana numero 78/1976, deve intendersi direttamente e immediatamente efficace anche nei confronti dei privati.
Corte Costituzionale – Sentenza 25 maggio 2025, n. 72 e comunicato stampa