Finanziamento spesa lavoro straordinario elettorale

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
07 Agosto 2021

Questo Comune il prossimo ottobre sarà interessato dalle elezioni per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale. Poiché il fondo incentivante non prevede accantonamenti per lavoro straordinario, si chiede di sapere se sia possibile incrementare il fondo per l'importo pari alle risorse necessarie alla copertura degli oneri di lavoro straordinario per il personale facente parte dell'ufficio elettorale e se tale aumento debba rientrare nei limiti dell'importo massimo del fondo (fondo 2016).

Risposta

Il finanziamento della spesa per lavoro straordinario, ivi compreso quello connesso alle prossime consultazioni elettorali comunali, va di norma assicurato all'interno dello specifico fondo, da quantificarsi annualmente entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, comma 4, del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 (fondo lavoro straordinario dell'anno 1998 ridotto del 3%).

Il successivo CCNL del 14 settembre 2000 (c.d. code contrattuali) ha poi previsto all'articolo 39 che "" Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 "".

Ricordato che nella definizione di trattamento economico accessorio del personale rientrano:

- il Fondo risorse decentrate;

- le risorse stanziate in bilancio per le indennità di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative;

- il Fondo per il lavoro straordinario,

l’articolo 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017 espressamente prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna pubblica amministrazione non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Da quanto sopra riportato deriva che:

  1. è consentito incrementare il fondo lavoro straordinario dell'importo necessario a fronteggiare le esigenze connesse alle prossime consultazioni elettorali comunali;
  2. l'incremento di cui sopra dovrà comunque garantire il rispetto del limite stabilito dal ricordato articolo 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, per cui in caso di superamento di detto limite dovranno essere operate riduzioni nei confronti delle restanti voci che compongono il trattamento accessorio.

4 agosto 2021               Ennio Braccioni 

 

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