Delibere sul mancato invio delle relazioni di fine mandato da parte del Sindaco

Corte dei Conti, Lazio, Sezione regionale di Controllo

Servizi Comunali Elettorale

10 Agosto 2021

In alcuni comuni del Lazio non è stato rispettato correttamente un importante adempimento presupposto al rinnovo dei consigli: la redazione, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione alla Corte dei conti della relazione di fine mandato 2016-2021, predisposta dal sindaco uscente.

L’ha accertato la Sezione regionale di controllo del Lazio della Corte dei conti, verificando i vari enti locali e riscontrando inadempienze totali o parziali e, in particolare, mancate trasmissioni, redazioni carenti o tardive. Tra gli inadempienti totali figurano Roma capitaleCastro dei VolsciCollepardoEsperiaFumoneLicenzaPastenaRocca di CaveTerelleTolfaTorre CajetaniVallecorsa; è stata, inoltre, accertata la mancata trasmissione delle relazioni di Borbona e Cittareale e l’incompletezza di quelle di Sora e Trivigliano.

La relazione è prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, che ha disposto che i comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte, nonché – fra l’altro – i rilievi formulati dalla Corte dei conti in corso di mandato.

La relazione risponde al principio di accountability degli amministratori locali, chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative; essa si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico da parte dell’elettorato e risponde, pertanto, all’esigenza di consentire l’effettiva conoscenza della situazione dell’ente locale.

Per rendere cogente l’adempimento dell’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione, il legislatore ha previsto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria consistente nella riduzione degli emolumenti o indennità percepiti dal responsabile (sindaco e/o responsabile finanziario e/o segretario generale), peraltro sospesa, per quest’anno, dalla normativa emergenziale. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, emanato il 3 agosto u.s.: per il Lazio, fra i comuni attualmente commissariati, parimenti interessati alle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, figurano Arce, Campagnano di Roma, Cisterna di Latina, Colle San Magno, Formia, Frascati, Genazzano, Monte Compatri, Orte, Sambuci, Sezze, Torrice

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