Mancata decurtazione relativa alle cessazioni di alcune unità di personal

Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
10 Agosto 2021

Riduzione fondo risorse decentrate ai sensi dell'Art 9 comma 2) bis d.l. 78/2010. In sede di costituzione del fondo anno 2021 è stata rilevata la mancata decurtazione relativa alle cessazioni di n° 5 unità di personale (n° 1 nel 2011, n° 3 nel 2015 e n° 1 nel 2016). Si chiedono le modalità e l'arco temporale entro il quale provvedere al recupero delle somme non decurtate dal fondo. Se è possibile recuperare tali somme utilizzando i resti delle capacità assunzionali come indicato nella deliberazione della Corte dei conti 66/2020/Par sezione Regionale del Veneto? Qualora fosse possibile se è necessario inserire le stesse nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risposta

L'articolo 4 del d.l. n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014, ha previsto l'obbligo per gli enti di procedere all'integrale recupero delle risorse qualora i fondi per la contrattazione decentrata integrativa siano stati costituiti in misura eccedente rispetto a quella prevista dal CCNL ovvero in violazione dei limiti posti da norme di finanza pubblica; tra le somme da recuperare vanno ricompresi gli importi relativi alle mancate decurtazioni dei fondi che a decorrere dal 1* gennaio 2011 si sarebbero dovute effettuare in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

La deliberazione della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Veneto - n. 66/2020, indicata nel quesito, dopo aver puntualmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, espressamente evidenzia la possibilità per gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno (possibilità prevista dal comma 226 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015) di effettuare il suddetto recupero mediante compensazione con i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa, risparmi che vanno certificati dall'organo di revisione e nei quali il comma 228 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015 ha ricompreso anche le somme non utilizzate per le assunzioni (c.d. "resti assunzionali").

Il recupero delle somme indebitamente ricomprese nei fondi per le risorse decentrate è quindi possibile mediante utilizzo dei “resti assunzionali”, e va effettuato mediante graduale riassorbimento delle stesse, e cioè con riduzione di detti resti, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Ovviamente l'importo dei "resti assunzionali" da includere nel Piano triennale del fabbisogno del personale - e quindi da utilizzare per nuove assunzioni - dovrà essere computato al netto della quota utilizzata per il recupero dei fondi indebitamente ricompresi nei fondi per le risorse decentrate.

7 agosto 2021                                                                         Ennio Braccioni

 

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