Utilizzo graduatoria a tempo indeterminato full time per una assunzione

Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
18 Agosto 2021

1)  È possibile attingere da una graduatoria a tempo indeterminato full time per una assunzione a tempo indeterminato o determinato part time 50%?

2)    Qualora venga inizialmente assunta (nell’ordine di scorrimento) ad esempio la terza in graduatoria (seconda idonea) per un periodo di 12 mesi, alla fine di tale periodo è possibile nuovamente attingere dalla stessa graduatoria (perché la convenzione è ancora attiva) e procedere con la chiamata (questa volta a tempo indeterminato) della stessa persona perché anche nella chiamata a tempo indeterminato il secondo in graduatoria rifiuta nuovamente? In parole povere si vorrebbe sapere se la stessa persona può essere chiamata inizialmente a tempo determinato e poi a tempo indeterminato.

Risposta

1)  Anche se nella prassi si registrano scelte conformi alla ipotesi indicata nella domanda, si rammenta che secondo la giurisprudenza ha più volte ritenuto che elemento necessario ai fini dello scorrimento della graduatoria di altri enti è che vi sia omogeneità tra il posto richiesto e quello in graduatoria con riguardo a profilo, categoria professionale e regime giuridico (ad es part time – tempo pieno) (C.Conti e Minister Int. e Tar Veneto 864/2011). A tal fine è pertanto necessario confrontare con attenzione la declaratoria del pro_lo della graduatoria con quello che si ricerca in quanto nei singoli enti possono essere diversi.

In questo senso, la Corte dei conti sez. contr. Umbria, del. N. 126/2013, ha affermato che “è pacificamente ammesso con riferimento al “profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare (v. i richiamati pareri del Ministero dell’Interno, dell’U.P.P.A e della Regione Piemonte n°25/2009, nonché la pure citata sent. n.864/2011 del TAR Veneto).  La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elementoche connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei canditati e, quindi, sul numero dei concorrenti.Da questo punto di vista, è innegabile che il regime a tempo pieno dei posti messi a concorso, e per i quali è stata approvata la graduatoria che si intende utilizzare, è alquanto diverso dal regime part-time del posto che si intende coprire, come attesta (in disparte l’intrinseca durata della prestazione lavorativa), ad  esempio, la diversità dei limiti di modifica del rapporto di lavoro, ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 79/1997 (e s.m.i.), applicabile solo a chi è stato assunto a tempo pieno, rispetto all’art. 39, comma 18, della l. n. 449/1997 (nel testo modificato dall’art. 20, comma 1, della l. n. 488/1999), applicabile solo a chi è stato assunto a tempo parziale (v., in proposito, paragrafo 3 della deliberazione n°122-Prev/2013 di questa Sezione).Trattasi di differenza che ha una sua sicura incidenza anche sulla potenziale partecipazione al concorso (della cui graduatorie ci si intende avvalere), non potendosi aprioristicamente escludere un maggior numero di candidati in presenza di una copertura anche part-time dei posti banditi, e rappresenta perciò un ostacolo alla corretta applicazione dell’art. 9, comma 1, della l. n°3/2003, come integrato dall’art. 3, comma 61, della l. n°350/2003, in relazione alle disposizioni dell’art. 97, comma 3, della Carta Costituzionale.”

Ancora il TAR Lecce (sent. n. 1647/2019), “secondo il prefato orientamento giurisprudenziale lo scorrimento della graduatoria presuppone: - che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale. D’altro canto, sempre secondo la prefata giurisprudenza è oramai pacificamente riconosciuto, con riferimento al “profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;- che la stessa omogeneità debba sussistere anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei profili, che ha riflessi anche sulla partecipazione dei canditati e, quindi, sul numero dei concorrenti…”.

 

2)  La questione deve essere risolta in base alle regole previste dal bando di concorso (se prevede o meno l’utilizzabilità da parte di enti terzi a tempo indeterminato e/o determinato degli idonei) o, in mancanza di previsioni del bando (o del regolamento comunale sui concorsi), in base alle regole convenzionali tra l’ente titolare della graduatoria e l’ente terzo a cui è concessa la facoltà di utilizzo. La prassi e la giurisprudenza, infatti, non stabiliscono particolari vincoli in ordine ai criteri di scelta che il comune può adottare per individuare concretamente l’ente con cui convenzionarsi e le relative regole di utilizzo.

 

Sul piano logico e della ragionevolezza, ancora prima che giuridico, appare giusto e corretto distinguere le convenzioni di utilizzo a tempo determinato da quelle a tempo indeterminato, procedendo alla utilizzazione distinta, senza fa perdere all’idoneo assunto da altro ente a tempo determinato il diritto a poter essere chiamato nuovamente in caso di assunzione a tempo indeterminato, specie se si considera che la graduatoria si è formata su posti a tempo indeterminato e che la possibilità di utilizzo da parte di terzi a tempo determinato degli idonei risulta rispondere a logiche e finalità di mera semplificazione delle relative procedure.

 

Del resto, ragionando con l’ipotesi dello scorrimento della graduatoria presso lo stesso ente titolare di quest’ultima, si potrebbe mai escludere l’assunzione a tempo indeterminato di un idoneo già assunto a tempo determinato in favore dell’idoneo che segue nel caso in cui, appunto, si verifichi successivamente una nuova esigenza assunzionale presso lo stesso ente? Pare proprio di no. E allora, non si vede perché dovrebbe essere così nel caso di utilizzazione della graduatoria  da parte di enti terzi; ciò purchè, come detto, nella convenzione siano espressamente disciplinate le regole di utilizzo e queste siano altrettanto espressamente accettate dall’idoneo interessato.   

 

1) Per i clienti Halley: ricorrente QP n.3744 , sintomo n.3855

2) Per i clienti Halley: ricorrente QP n.3746, sintomo n.3856

 

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