Autenticazione sottoscrizione dell’accettazione della candidatura e soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiE’ possibile che l’Ufficiale di Stato civile esegua l’autenticazione di un atto di rinuncia all'eredità?
La risposta è assolutamente negativa, per due ordini di ragioni:
1) L’ufficiale di stato civile NON ha competenza in materia di autentica di sottoscrizioni.
Tale competenza è invece attribuita, nell’ambito delle figure professionali presenti all’interno di ogni amministrazione comunale, al funzionario incaricato dal sindaco, oltre che al segretario comunale e al dipendente addetto a ricevere la documentazione; la norma di riferimento è l’art. 21 del d.P.R. n. 445/2000, disposizione che, oltre ad individuare i soggetti competenti ad eseguire autenticazioni, definisce e circoscrive anche le tipologie di atti e documenti autenticabili (Articolo 21 Autenticazione delle sottoscrizioni.
Comma 1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
Comma 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”).
2) L’atto di rinuncia all’eredità, in quanto atto di contenuto negoziale, NON rientra nell’ambito di applicazione del d.P.R. n. 445/2000, né tale competenza è attribuita al funzionario incaricato dal Sindaco da disposizioni speciali (come ad es. in materia di trasferimento di proprietà di beni mobili registrati).
Dr.ssa Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: Ricorrente QD n.1847, Sintomo n. 1878
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
RIsposta del Dott. Alessandro Giordano
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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