Rimborso spese al Segretario Comunale

Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
23 Agosto 2021

Se devo effettuare il rimborso spese km al Segretario comunale in convenzione (su tre enti) come devo comportarmi? Devo calcolare gli spostamenti dal capofila al nostro ente e dall'altro comune al nostro?

Risposta

Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti (tra le altre, ad es., sez. contr. Lazio del. N. 3/2017), il rimborso delle spese di viaggio del Segretario comunale spetta soltanto quando il medesimo si rechi, con il proprio mezzo di trasporto, da un Comune ad un altro e non quando si rechi dal proprio domicilio al secondo Ente senza passare dal primo (Comune Capofila), escludendo la rimborsabilità degli spostamenti dalla residenza agli Enti in convenzione e tratto di ritorno (v.  Sez. giurisdiz. Emilia Romagna n.103/2015/R e Sez. controllo Abruzzo n.221/2016/PAR).

Il rimborso spetta esclusivamente nei casi in cui il Segretario si sposti nella stessa giornata da una sede comunale all’altra e ciò vale sia che si rechi dal Comune Capofila al secondo Comune presso cui lavora in regime di convenzione, sia nel caso inverso, in cui si rechi dal secondo al primo.

L’art.10 del D.P.R. 1997 n.465 (“Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, a norma dell’art.17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n.127”) prevede espressamente che siano le convenzioni (poi disciplinate dall’art. 30 del TUEL) a stabilire la ripartizione, oltre che degli oneri finanziari retributivi, anche del rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate spettanti al Segretario “per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni”.

Negli spostamenti tra Comuni un rimborso può riconoscersi, purché l’utilizzo del mezzo proprio sia reputato economicamente più conveniente rispetto all’uso dei mezzi pubblici (Sez. controllo Campania n.275/2016/PAR).

Per i soli tratti tra le due sedi comunali di segreteria convenzionate effettivamente percorsi nello stesso giorno per cogenti ragioni d’ufficio, mentre le spese di viaggio relative al percorso che il Segretario, dopo aver concluso l’attività nella seconda sede, effettua per tornare alla sua residenza non sono rimborsabili (Sez. giurisdiz. Emilia Romagna n.103/2015/R).

Quando il Segretario si reca con il mezzo proprio da un Comune all’altro, devono essere previste -come modalità, tempistica ed entità- nella convenzione (Sez. controllo Puglia n.211/2015/PAR e n.31/2012/PAR e Sez. controllo Piemonte n.118/2013/PAR), fermo il divieto di reintrodurre, su base negoziale, le puntuali indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della L. n.417 del 1978, configurandosi altrimenti elusione delle limitazioni introdotte dall’art. 6, comma 12, del DL n.78 del 2010 (in tal senso espressamente Sez. controllo Piemonte n.118/2013, che riprende SS.RR. n.21/2011).

Quanto all’entità specifica del rimborso, si è prospettato sul piano generale un parametro di riferimento volto ad includere, oltre alla copertura assicurativa legale, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente autorizzato all’uso del mezzo proprio avrebbe speso ove avesse utilizzato i trasporti pubblici (SS.RR. n. 8/CONTR/2011) o, per un altro verso, rapportato proporzionalmente ad un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro (in tal senso: SS.RR. Sicilia delib n. 30/2012/PAR, con parametro analogo a quello recentemente ripreso, per i consiglieri comunali, da delib. n. 38/ SEZAUT/2016/QMIG).

Inoltre, si è affermato che le caratteristiche proprie dell'attività del Segretario, legata ai tempi e alle esigenze della “politica" (si pensi alla partecipazione a giunte e consigli comunali che si svolgono in orari anche notturni) rendono la stessa difficilmente conciliabile con l'uso dei mezzi pubblici o di auto di proprietà di enti». In ordine alla ragionevolezza di tali considerazioni, non si può che confermarne la validità, restando, tuttavia, necessario fissare una disciplina in un provvedimento che assuma le connotazioni di un atto regolamentare, che può tenere conto delle indicazioni contenute nella legge 26 luglio 1978, n. 417 (Corte dei conti Basilicata n. 27/2018/PAR).

13 agosto 2021                                                            Dott. Eugenio De Carlo

 

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