Trattamento fiscale per i vari istituti musicali privati

Risposta al quesito del Dr. Bertuccioli Fabio

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
24 Agosto 2021

Questo ente intende organizzare, tramite un’associazione culturale senza scopo di lucro, un concorso a premi per premiare i migliori talenti in uno specifico campo musicale. Il premio consiste in una somma di danaro che non verrà erogata direttamente ai vincitori ma dovrà essere utilizzata esclusivamente per concorrere al pagamento della retta di iscrizione a corsi specifici, tra quelli organizzati dagli istituti musicali privati indicati dall’associazione organizzatrice nel bando di indizione del concorso. I vincitori potranno iscriversi ai corsi che le scuole private organizzeranno per tali specializzazioni e l’associazione organizzatrice, dietro presentazione della ricevuta di iscrizione, verserà il premio direttamente agli istituti musicali come compartecipazione alla retta di iscrizione. Date le premesse si chiede, alla luce della normativa vigente, a quale trattamento fiscale è soggetto il versamento ai vari istituti musicali privati a titolo di compartecipazione alle rette di iscrizione, da parte dell’associazione organizzatrice.

Risposta

La fattispecie prospettata si ritiene essere un concorso a premi basato sull’abilità (talenti in ambito musicale) per cui il premio riconosciuto costituisce reddito diverso ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. d), TUIR: “d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;”. Su tali redditi risulta applicabile una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ex art. 30, co. 1, DPR 600/73) che, nella specifica ipotesi di “premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe”, del 20% (comma 2). Il suddetto trattamento fiscale si rende applicabile anche nell’ipotesi in cui i premi vengano riconosciuti “in natura” (beni e/o servizi, come nel caso in oggetto quale retta di iscrizione ad un corso di specializzazione), tant’è che il successivo comma 3, dello stesso art. 30, DPR 600/73, dispone una disciplina specifica sui “premi in natura”: “Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.”

 

 

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