Risposta al quesito del Dr. Roberto Gimigliano
QuesitiQuesto ufficio ha ricevuto una modifica delle condizioni di divorzio trasmessa dagli avvocati ai sensi dell'art. 6 d.l. 132/14 e succ. modifiche. Si chiede se la procedura corretta è trascrivere l'accordo su registro di matrimonio parte II serie C e successivamente annotare nell'atto di matrimonio tale modifica utilizzando la formula 175 sexies adattata al caso.
Il co. 2 dell’art. 6 prevede due ipotesi:
I) in assenza di figli o figli maggiorenni autonomi è previsto che l’accordo sia trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente (PM), il quale, se non ravvisa irregolarità, concede agli avvocati il nullaosta per la trasmissione dell’accordo stesso agli uffici di stato civile competenti;
II) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 o non economicamente autosufficienti, l’accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso entro 10 gg. sempre al PM.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 132, convertito in legge n. 162/14, l’avvocato invierà copia dell’accordo, autenticata dallo stesso, entro il termine di giorni 10, al Comune dove è iscritto il matrimonio civile ovvero al Comune dove è trascritto il matrimonio religioso o il matrimonio celebrato all’estero.
Una precisazione sul computo dei termini.
Immediatamente dopo l’entrata in vigore della normativa, era sembrato logico e pacifico, quanto al computo del termine di 10 giorni per l’invio dell’accordo all’ufficiale dello stato civile, che il termine dovesse decorrere non già dalla data della stipulazione dell’accordo medesimo, bensì dalla data in cui gli avvocati fossero venuti in possesso del nulla osta/autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del provvedimento
Questo aspetto appare rilevante per l’ufficiale dello stato civile anche ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione amministrativa.
Sul tema è poi ritornato il Ministero con la Circolare n. 6/15 ribaltando la precedente opinione precisando:
«La disposizione di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. in esame, in forza della quale è escluso il ricorso all’istituto in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento di cui al citato art. 12 in tutti i casi in cui i coniugi che richiedono all’ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate nell’articolo.
L’ufficiale dello stato civile deve quindi acquisire da ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l’assenza di figli nati dalla loro unione ricadenti nelle predette condizioni, da rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e riceve da ciascuna delle parti la dichiarazione di volontà al fine di concludere un accordo di “modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.
La seconda fase prevede l’iscrizione nei registri di matrimonio, parte II serie C, atto formula 121- septies.
La procedura: a) si identificano gli intervenuti; b) si ricevono le dichiarazioni delle parti tra cui l’eventuale modifica dell’ammontare dell’assegno periodico, o la determinazione dell’obbligo di assegno o revoca dell’assegno; c) si redige l’accordo (esclusi patti di trasferimento patrimoniale cioè patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali); d) le parti sottoscrivono, (l’avvocato o gli avvocati ) e l’ufficiale dello stato civile; e) si provvede a registrare il pagamento del diritto fisso non superiore a 16,00 euro e si rilascia copia integrale dell’accordo di modifica.
Non sono previste annotazioni (da dove ha dedotto che fossero necessarie?) e non è richiesto ulteriore atto di conferma.
Rif. normativi: Articolo 12 del D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014 (aggiornamento con riferimento anche alla legge n. 55/2015) Separazione e divorzio in Comune Circolari Ministero Interno: n. 16/2014 del 01.10.2014; n. 19/2014 del 28.11.2014 e n. 6/2015 del 24.04.2015.
23 agosto 2021 Dott. Roberto Gimigliano
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