Chiarimenti sulla nuova normativa di modifica del codice ambientale introdotta dal D.Lgs. 116/2020

Risposta al quesito del Dr. Luigi D'aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
30 Agosto 2021

Un'azienda che si occupa sul nostro territorio della raccolta, recupero e preparazione per il riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse mi chiede per l’anno 2021 la detassazione di tutte le superfici destinate a magazzino, carico e scarico merci, stoccaggio e la tassazione dei solo uffici, spogliatoi e servizi igienici. Mi dichiara che le superfici di cui chiede l’esclusione sono produttive esclusivamente di rifiuti speciali esclusi dalla definizione di urbani e non conferibili al servizio pubblico. Allega alla dichiarazione di variazione n. 3 pagine del registro di carico e scarico rifiuti dove si evince che sono stati conferiti rifiuti quali legno, rifiuti ingombranti.

Nel 2016 avevano già richiesto la detassazioni di tali aree, ma era stata respinta in quanto si era ritenuto non trattarsi di attività produttiva, intesa come attività che trasforma il rifiuto in altro prodotto, ma una attività di servizi, ed i rifiuti indicati non erano né speciali pericolosi né non assimilati dal Comune a quelli urbani, provenendo dalla raccolta differenziata dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si era ritenuto che, indifferentemente dalla tipologia di attività svolta, l’utenza in questione dovesse essere tassata come qualunque altra attività domestica, collocando l’attività tutta, uffici compresi, nella categoria 14 delle tabelle allegate al D.P.R. 158/99., applicando una riduzione di cui al comma 649 della L. 147/2013 per i rifiuti assimilati avviati al riciclo (dietro presentazione del MUD – 4^ copia), ma facendo attenzione a considerare esclusivamente i rifiuti propri e non quelli trattati per conto di altri ( i quali rappresentavano materia prima e non rifiuto per l’utenza in questione). Chiedo pertanto se, alla luce della nuova disciplina sui rifiuti urbani e simili, posso sempre respingere la richiesta di detassazione per l’anno 2021.

 

 

Risposta

La nuova normativa di modifica del codice ambientale introdotta dal D.Lgs. 116/2020 non ha modificato i concetti posti alla base del presente quesito; sono state modificate, infatti, le classificazioni di rifiuti ma non i presupposti della TARI.

Resta, pertanto, perfettamente corretta l’applicazione finora fatta per la fattispecie in questione, poiché come precisato dal codice ambientale stesso, si deve intendere per rifiuto “ciò che il produttore elimina in quanto non più utilizzabile”. Nel caso rappresentato, lo stoccaggio dei rifiuti è l’attività economica e non lo scarto di eventuali lavorazioni.

 

Per i clienti Halley: Ricorrente QT n. 1239, Sintomo n. 1323

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