Richiesta di informazioni al SUAP sulla presenza o meno di un'attività commerciale sul territorio

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
31 Agosto 2021

Si chiede se è possibile che un investigatore incaricato con regolare incarico da una società di assicurazioni possa richiedere al SUAP informazioni sulla presenza o meno di un'attività commerciale sul territorio, e in caso affermativo quali sono le informazioni che questo Ente può trasmettere.

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Risposta

Come è noto, per accertare le dinamiche o addirittura il reale accadimento di un sinistro per il quale viene richiesta la liquidazione del risarcimento dei danni, le compagnie di assicurazione incaricano le agenzie di investigazione al fine di effettuare accertamenti in merito.

Dalle informazioni fornite nel quesito, si direbbe che si tratti di una ipotesi di accesso documentale e, come tale, deve essere trattato. A tal fine, la pubblica amministrazione, in base alla motivazione offerta nell’istanza e con riferimento ai precisi dati richiesti, può acconsentire l’accesso anche di fronte ad un caso del genere; deve però prima informare il controinteressato della richiesta di accesso, seguendo il procedimento amministrativo scolpito dalla legge n. 241/90.

È bene aggiungere che, su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, un investigatore può essere delegato a ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell´esercizio del diritto alla prova (cfr. art. 190 c.p.p. e legge 7 dicembre 2000, n. 397).

Tra le facoltà attribuite al difensore durante lo svolgimento di indagini difensive, l’art. 391-quater c.p.p. prevede anche quella di presentare una richiesta alla pubblica amministrazione per prendere visione o estrarre copia di documenti formati o detenuti stabilmente dalla stessa.

La richiesta di documenti alla pubblica amministrazione a fini investigativi era già prevista nell’art. 22 legge n. 241/1990, a cui si affianca quanto previsto con la novella della legge n. 397/2000.

Ebbene, tra i soggetti legittimati a svolgere l’attività investigativa in esame, l’art. 391-quater c.p.p. nomina solamente il difensore, escludendo che la richiesta di documenti alla pubblica amministrazione possa pervenire anche dal sostituto, dall’investigatore privato e dal consulente tecnico, privi di un autonomo potere di iniziativa. 

26 agosto 2021

F.to Avv. Elena Conte

 

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