Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni
QuesitiIl nostro comune è assegnatario di un contributo provinciale per la progettazione di una opera assieme ad altri comuni. La Provincia erogherà il contributo al comune capofila: qual è la corretta contabilizzazione sia per il comune capofila sia per gli altri? Preciso che il contributo copre le spese di 4 diversi comuni e la spesa viene ripartita fra i comuni proporzionalmente ai lavori da eseguirsi e conseguentemente alla progettazione da affidarsi.
Nel quesito non viene specificato se l'Amministrazione provinciale concedente il contributo abbia anche determinato gli importi da assegnare a ciascun comune oppure se a tale ripartizione dovrà provvedere l'Ente capofila assegnatario del contributo complessivo, eventualmente d'intesa con i restanti comuni.
Nel primo caso il comune capofila introiterà il contributo assegnato:
- per la quota di propria pertinenza, al titolo secondo del bilancio come trasferimento corrente (voce E.2.01.01.02.002 del piano dei conti: Trasferimenti correnti da Province), prevedendone l'utilizzo al corrispondente capitolo di spesa da iscrivere al titolo primo della spesa, nella missione e nel programma appropriato in funzione dell'opera da realizzare (ovvero al titolo secondo, qualora ricorrano le condizioni previste dal paragrafo 3.5.12 del principio contabile applicato n. 4/2);
- per la quota da attribuire ai restanti comuni, al titolo 9 dell'entrata tra i servizi per conto terzi, per provvedere quindi alla erogazione a tali enti delle rispettive quote con imputazione alla corrispondente voce di uscita del titolo 7 della spesa. Al riguardo si evidenzia che in tal caso la erogazione delle quote spettanti ai restanti comuni si configura come una spesa per conto terzi, come indicato dal principio contabile applicato n. 4/2 il quale definisce i "Servizi per conto di terzi" come transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, transazioni che vanno pertanto contabilizzate al titolo 9 dell'entrata e al titolo 7 della spesa: in particolare il paragrafo 7.1 di detto principio precisa che hanno natura di servizi per conto terzi, tra l'altro, le operazioni svolte dall’ente come “capofila” come mero esecutore della spesa, qualora l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. In tal caso i soggetti destinatari delle spese concernenti i “trasferimenti per conto terzi” registrano l’entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato (e cioè, nel caso prospettato, della provincia), in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse.
Nel diverso caso di determinazione delle singole quote ad opera non già dell'Amministrazione Provinciale ma del comune capofila, l'importo complessivo del contributo andrà contabilizzato da parte dell'ente capofila in competenza al titolo secondo (voce E.2.01.01.02.002 del piano dei conti) mentre la spesa verrà contabilizzata al titolo primo, nella missione e nel programma appropriato in funzione dell'opera da realizzare, in due distinti capitoli:
- uno nel macroaggregato 103 (acquisto di beni e servizi) per l'importo relativo alla spesa di progettazione;
- uno nel macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) per l'importo da corrispondere ai restanti comuni.
In tal caso questi ultimi registreranno l'entrata di spettanza di ciascuno come trasferimento del comune capofila (voce E.2.01.01.02.003 del piano dei conti).
25 agosto 2021 Ennio Braccioni
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