Stabilizzazione dipendente precario

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
04 Settembre 2021

L’Ente ha volontà di stabilizzare un dipendente precario, in servizio a tempo determinato e part-time 50%, assunto ai sensi dell'art. 50-bis, comma 1 ter del D.L. n.189/2016. Si chiede di conoscere i requisiti e le modalità di stabilizzazione anche alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legge 14 agosto 2020, n.104.

Quel che rileva è verificare se in pratica anche gli anni prestati come co.co.co si cumulano nell'anzianità di servizio.

Risposta

L’art. 20, comma 1, del DLgs. 75/2017 richiede ai fini della stabilizzazione del personale a tempo determinato che lo stesso abbia maturato 3 anni di servizio. La predetta disposizione, infatti, è finalizzata al superamento del precariato ed è specificamente indirizzata alla valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Secondo le indicazioni contenute nella circolare n, 3/0217 del Dipartimento della funziona pubblica ai fini del calcolo dei tre anni di servizio negli ultimi otto anni rilevano tutti i rapporti di lavoro prestati direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile (tra le quali rientrano anche i co.co.co.).

Ai fini della stabilizzazione è, inoltre, richiesto, che il dipendente sia stato assunto a tempo determinato con procedure concorsuali in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza. Quindi al momento della stabilizzazione è necessario che il dipendente sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Con riferimento specifico al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 50-bis, comma 1 ter del d.l. 189/2016, per il calcolo dei requisiti previsti dal primo comma del citato art. 20 del DLgs. 75/2017 possono essere computati anche i periodi di servizio, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 20, comma 1 (in tal senso l’art. 57, comma 3, D.L. 104/2020).

30 agosto 2021             Angelo M. Savazzi 

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3779 sintomo n. 3890

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