Indennità di preavviso

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
09 Settembre 2021

Un dipendente assunto a tempo indeterminato in data 01.08.2021 presso il ns. comune in cui sta espletando il periodo di prova (ha espletato solo il primo mese di periodo di prova), nel presentare le dimissioni in quanto risulta vincitore di concorso presso altro ente, è tenuto a dare il preavviso?

 

Risposta

Preliminarmente si osserva che il dipendente in prova non ha diritto alla conservazione del posto prevista dal comma 10 dell’art. 20 del CCNL 21.5.2018.

In tutti i casi in cui per la risoluzione del rapporto sia previsto il preavviso o la corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini, con riferimento alle dimissioni del dipendente, sono fissati dall’art. 12, comma 2, CCNL 9.5.2006, come segue:

  1. un mese per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
  2. 45 giorni per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
  3. due mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

Il rispetto dei termini di preavviso è previsto obbligatoriamente, indipendentemente da quale sia la parte che intende recedere dal contratto individuale sottoscritto al momento della costituzione del rapporto di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. Il preavviso è un diritto disponibile; è facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte, senza la corresponsione dell’indennità di mancato preavviso.

Nel caso prospettato nel quesito non essendo ancora trascorsa la metà del periodo di prova, il dipendente in prova deve rispettare il periodo di preavviso di un mese. Decorsa la metà del periodo di prova (la cui durata dipende dalla categoria di inquadramento), le parti possono recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso (art. 20, comma 6, CCNL 21.5.2018).

8 settembre 2021             Angelo M. Savazzi 

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3791 sintomo n. 3902

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