Per tutti gli enti, senza distinzione demografica, come rilevato dalla giurisprudenza e richiamato dal Min. Interno in vari pareri (ad es, quello del 20.2.2020), la previsione dell’art. 38 comma 5 TUOEL dispone che dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili (ad es., approvazione bilancio, rendiconto, debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva), non si estendono anche alla giunta ed al sindaco, specie se si tratta di atti attuativi della volontà consiliare contenuta nel bilancio e nel DUP.
Il parere ministeriale è conforme alle conclusioni del T.A.R. Calabria, sez. I, sentenza 29 agosto 2018, n. 1558, secondo cui "L'art. 38, D.Lgs. n. 267/2000 si riferisce espressamente al solo Consiglio comunale, impedendogli di deliberare dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali se non per atti urgenti e improrogabili. Esso, pertanto, non si riferisce agli atti di altri organi, quali la Giunta comunale", ove è richiamata conforme giurisprudenza pregressa: T.A.R. Abruzzo, 23 luglio 2015, n. 321, e, pur con riferimento all'art. 12, comma 5, D.P.Reg. Trentino Alto Adige 1 febbraio 2005, n. 1/L, di analogo tenore, T.R.G.A. Trento 25 febbraio 2016, n. 109.
In conclusione, pertanto, mentre l'attività del consiglio comunale in periodo pre-elettorale è limitata all'adozione degli atti urgenti e improrogabili, non sono previste limitazioni per gli atti del sindaco e della giunta comunale che, quindi, potranno essere adottati fino alla data delle elezioni.
8 settembre 2021 Eugenio De Carlo
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