Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiA seguito di richiesta volontaria di un agente di PL lo stesso è stato spostato dal settore polizia locale al settore demografico (da agente Pl a istruttore amministrativo), la richiesta è stata volontaria per cui l'ente ritiene che non spetti l'indennità di vigilanza art 37 CCNL 1995 né nella lettera a) né alla lettera b).
Si allega parere ARAN RAL_1586, e si chiede conferma del corretto operato.
La questione prospettata non pare di controversa applicazione sia alla luce delle risposte ai quesiti da parte dell’ARAN, così come si sono stratificati sul punto e nel tempo, che in forza di argomentazioni che fanno leva sull’esercizio concreto delle funzioni che devono accompagnarsi al riconoscimento dell’indennità di vigilanza.
Se poi si considera che il trasferimento è avvenuto per una mobilità volontaria del dipendente la risposta appare negativa nel senso che non sembra che sussistano i presupposti per poterla riconoscere al dipendente ora assegnato al settore anagrafico.
A tal fine, si allega una soluzione interpretativa dell’ARAN, evidenziando che comunque l’Ente può sottoporre un suo ulteriore quesito alla menziona Agenzia al fine di dipanare ogni dubbio di sorta.
RAL458_Orientamenti Applicativi
L’indennità prevista dall’art. 5 della L. 65/1986 spetta indistintamente a tutto il personale inquadrato nei profili dell’area della vigilanza? Detta indennità continua ad essere corrisposta anche al dipendente che, a seguito di trasferimento, non svolga più i compiti previsti dal citato art. 5 della L. 65/86?
Nel merito del quesito formulato, riteniamo di dover esprimere parere negativo.
Infatti, l’indennità di vigilanza di cui all’art.5 della legge n.65/1986, non rappresenta un’indennità professionale legata cioè esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale (come, ad esempio, per l’indennità prevista dall’art.31, co.7, per il personale educativo degli asili nido) ma la sua erogazione è strettamente legata all’effettivo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni espressamente indicate nello stesso art.5 della legge n.65/1986.
Sulla base di tale regola, pertanto, non tutto il personale dell’area di vigilanza, per il solo fatto di essere inquadrato in profili di tale area, beneficia di tale indennità ma solo quello che, in possesso dei requisiti prescritti, svolge effettivamente le funzioni di cui al citato art.5 della legge n.65/1986.
Pertanto, a maggior ragione, si deve escludere che la suddetta indennità possa continuare ad essere corrisposta ad un dipendente, che a seguito di processi di mobilità, non risulti più inquadrato in profili dell’area della vigilanza e non sia più addetto ai compiti dell’art.5 della legge n.65/1986.
9 settembre 2021 avv. Elena Conte
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INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
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