Trascrizione atto di unione civile costituito in altro comune tra un cittadino AIRE e uno straniero
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiE' pervenuta a questo Ufficio da parte di un avvocato, la richiesta di trascrizione dell'ordinanza del Tribunale che dichiara cittadini italiani 5 discendenti per via materna, allegando copia dell'ordinanza, la relata di notifica al Ministero dell'Interno e l'attestazione di conformità dell'ordinanza e la data del passaggio in giudicato da parte dell'avvocato stesso. Allega inoltre gli atti di nascita in originale, in regola con traduzione e legalizzazione. Il Tribunale ordina "di procedere alle iscrizioni, trascrizioni nei registri dello stato civile DELLA CITTADINANZA delle persone indicate". Si chiede quindi:
1) se l'ordinanza debba essere trasmessa in originale (o dichiarata conforme dal Tribunale) e soprattutto se debba essere allegata la dichiarazione del passaggio in giudicato a firma del Cancelliere (e non su dichiarazione dell'avvocato)
2) se debba essere allegata la procura degli interessati
3) visto il dispositivo dell'ordinanza, si chiede se si debba trascrivere solo l'ordinanza stessa o se sia implicito che debbano essere trascritti anche gli atti di nascita allegati
4) dobbiamo verificare gli atti di nascita o ci limitiamo alla mera trascrizione potendo considerare che queste verifiche le abbia già fatte il Tribunale?
Il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte di discendenti di ceppo italiano, secondo la previsione della Circolare del Ministero dell'Interno n.K.28.1/91, rientra nei modi di trasmissione della cittadinanza ex art.1 della legge sulla cittadinanza n.91/92.
Nel caso riconoscimento dello status civitatis da ceppo italiano è richiesto un procedimento più articolato che, generalmente si chiude in Italia con un verbale del sindaco, e all'estero con un attestato consolare.
L'art. 16, comma 8, del dpr 572/93 prevede la trascrizione degli attestati, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.1 della legge, vale a dire per le ipotesi di trasmissione della cittadinanza per discendenza paterna o materna, conseguentemente su un piano strettamente giuridico possiamo affermare che gli attestati consolari o i verbali sindacali non vanno trascritti, in quanto essi sono orientati soltanto a dire che il procedimento si è concluso positivamente per il richiedente.
La trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis nei procedimenti di cui alla Circolare K.28.1/91 non può comunque rimanere senza traccia, ed è quindi prassi generalizzata quella di apporre a margine dell'atto di nascita del richiedente una annotazione contenente il fatto che il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è stato riconosciuto a norma della Circolare del Ministero dell'Interno n.K.28.1/91, come da attestazione….. in data... L'attestato, naturalmente, rimarrà nei fascicoli degli allegati insieme a tutta la documentazione inviata.
La sentenza deve pervenire o direttamente dalla cancelleria del Tribunale o per il tramite dell'avvocato /interessato in copia conforme all'originale provvista della certificazione del passaggio in giudicato. Una volta verificata la completezza della documentazione è necessario procedere alla trascrizione del provvedimento.
Lo stesso Ministero dell'Interno nel Massimario per l'ufficiale di stato civile (edizione 2012) suggerisce che "nel caso di accertamento della sussistenza dello status civitatis in capo all'interessato da parte del tribunale, occorre che la relativa sentenza sia trascritta, ai sensi dell'art. 24, lett. "e", del D.P.R. 396 /2000".
La decorrenza della cittadinanza è dal 1° gennaio 1948, se il richiedente è nato prima di tale data, in quanto la donna può trasmettere la cittadinanza italiana solo dal 1° gennaio 1948. Se invece il ricorrente è nato dopo la decorrenza è dalla nascita del richiedente.
I tempi del procedimento sono quelli dettati dalla legge 241/1990 e fissati nel massimo di 30 gg. L'atto di nascita verrà trascritto e sullo stesso verrà posta annotazione che riporterà il n. della sentenza del tribunale, la data, il numero di trascrizione, la parte, il volume, l’anno, il cognome ed il nome del discendente il quale è stato/a dichiarato/a cittadino/a italiano/a dall'1 gennaio 1948 (per discendente nato prima del 1948; per quelli nati dopo l'1 gennaio 1948 l'attribuzione della cittadinanza decorre dalla nascita)".
Gli atti che pervengono all'ufficiale di stato civile dall'estero sono sempre relativi a cittadini già italiani al momento del verificarsi dell'evento, oppure che sono diventati o riconosciuti italiani.
Occorre a mio avviso provvedere alla trascrizione per riassunto sia dell'atto di nascita, l'attestazione ed il certificato di cittadinanza rimarrà allegato agli atti, insieme a tutto quanto trasmesso dal Consolato.
Il diritto alla cittadinanza viene accertato in via amministrativa secondo la procedura di cui alla Circolare n. K.28.1 dell'8 febbraio 1991 attivata presso il Consolato (nel caso di residenza all'estero) o presso l'ufficiale dello stato civile nel caso di residenza in Italia.
Ricapitolando:
1) La sentenza può pervenire in originale o in copia conforme
2) Deve contenere la certificazione del passaggio in giudicato a firma del cancelliere
3) Non è necessaria la procura degli interessati
4) E’ prassi generalizzata quella di apporre a margine dell'atto di nascita del richiedente una annotazione contenente il fatto che il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è stato riconosciuto a norma della Circolare del Ministero dell'Interno n.K.28.1/91, come da attestazione….. in data...quindi gli atti di nascita andranno trascritti (v. punto precedente)
5) La sentenza andrà trascritta (v. punti precedenti)
6) Le verifiche sono state già effettuate dal tribunale (ma un controllo non guasta seppur non obbligatorio)
8 settembre 2021 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1859 sintomo n. 1890
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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