Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIl D.L. 11 settembre 2020 n. 117, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, stabilisce che per l'anno scolastico 2020 - 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni ... non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie di cui al D.L. n. 78/2010.
Si chiede:
- come effettuare il confronto considerato che il limite di spesa di cui al D.L. 78 è per anno solare mentre la deroga riguarda l'anno scolastico 2020 - 2021 che si svolge nel periodo settembre 2020 - luglio 2021.
- visto il perdurare dell'emergenza pandemica si ha notizia di una ulteriore proroga anche per l'anno scolastico 2021 - 2022 che si svolgerà nel periodo settembre 2021 - luglio 2022?
Il corretto riferimento normativo è l’art. 48-bis del decreto legge n. 104/2020 convertito con Legge n. 126/2020 il quale stabilisce che “Per l'anno scolastico 2020/2021, …, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Premesso ciò, non risultano al momento proroghe attivate per l’anno scolastico 2021-2022 per l’assunzione a tempo determinato, in deroga ai limiti previsti alla spesa flessibile, di personale educativo, scolastico e ausiliario.
Relativamente al confronto con la spesa 2019 la lettura orientata alla ratio della norma deve essere intesa nel senso che per spese sostenute per contratti di lavoro flessibile, funzionali all’assunzione del personale indicato dalla medesima norma, debbano essere considerate al di fuori del limite sia per il 2020 che per il 2021, limitatamente al periodo di riferimento del relativo anno scolastico (appunto 2020-2021), e limitatamente alla maggiore spesa sostenuta rispetto al 2019.
Quindi, considerata la spesa sostenuta nel 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, l’eventuale maggior valore sostenuto nel 2020 (per l’anno scolastico 2020-2021) e nel 2021 (sempre per l’anno scolastico 2020-2021) devono essere considerati al di fuori del limite.
Supponendo che la spesa 2019 sia stata pari a 50.000 euro e supponendo che la spesa sostenuta nell’anno scolastico 2020-2021 sia pari complessivamente a 54.000 per il periodo settembre-dicembre e a 57.000 euro per il periodo gennaio-luglio 2021, si deve ritenere che la spesa di 4.000 euro per il 2020 e di 7.000 euro per il 2021 debba essere considerata al di fuori del limite della spesa flessibile.
7 settembre 2021 Angelo M. Savazzi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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