Occupazione sine titulo di un immobile in assenza di provvedimento di esproprio. Responsabilità solidale tra amministrazione e altri soggetti in caso di occupazione illegittima
T.a.r. per la Sicilia, sezione V - Sentenza 30 aprile 2025, n. 946
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl comune nel corso del 2020, con delibera di Giunta, ha approvato il progetto di una manifestazione estiva intercomunale promossa da una associazione locale, che prevedeva eventi in tutti i comuni aderenti. Con il medesimo atto si è individuato il Comune capofila del progetto nel vicino comune XXX e si è autorizzato il pagamento in anticipo, a favore dell’Ente Capofila, del 40% della spesa stanziata. Si è altresì incaricato il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione del saldo della spesa in favore del Comune capofila previa richiesta corredata da una attestazione sul regolare svolgimento dell’evento.
Attualmente la nostra minoranza sta sollevando diversi dubbi sul rendiconto presentato dalla associazione che ha organizzato e gestito l’evento al Comune Capofila, minacciando di fare un esposto in procura, e a breve riceverò sicuramente la richiesta di liquidazione del saldo da parte del Comune Capofila.
Si chiede, al fine di eventuali responsabilità del sottoscritto e dell’Ente che rappresento nel caso di esposti in Procura da parte del nostro gruppo di Minoranza (che, tra l’altro, per la questione in oggetto lo ha preannunciato), se vi è l’obbligo di chiedere al Comune Capofila il dettaglio del rendiconto presentato dall’associazione e copia di tutte le spese dalla stessa sostenute per la manifestazione (fatture, ricevute, etc) per verificarne l’inerenza e la correttezza formale dei documenti contabili, o se tale responsabilità ricade esclusivamente sull’Ente Capofila che, nel richiedere il saldo ai comuni che hanno aderito, ne dichiara implicitamente la correttezza.
Per rispondere compiutamente al quesito - che riguarda il comportamento da tenersi da parte del responsabile del comune in occasione della liquidazione del saldo della spesa e le conseguenti eventuali responsabilità - occorrere tener conto degli esatti termini della deliberazione con cui codesto comune ha approvato il progetto ed assunto il corrispondente impegno di spesa, in quanto, fermo restando la gestione degli eventi programmati e la materiale effettuazione delle spese da parte del comune capofila, l'atto del comune aderente alla iniziativa può presentare due diverse situazioni:
a) il comune si è impegnato a corrispondere una somma, preventivamente quantificata, da erogarsi - al netto dell'eventuale acconto già corrisposto - a seguito della avvenuta effettuazione delle manifestazioni concordate;
b) il comune si è impegnato a compartecipare alla spesa per la realizzazione delle manifestazioni programmate, assumendo il corrispondente impegno di spesa determinando presuntivamente la misura della propria quota di spesa, il cui importo verrà poi erogato sulla base della rendicontazione da presentarsi da parte del comune capofila.
Dovendo ora codesto comune procedere alla liquidazione della spesa di propria competenza, non appare superfluo ricordare che la liquidazione rappresenta quella fase del procedimento di spesa consistente nella verifica della regolarità della avvenuta fornitura o prestazione nonché della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni preventivamente stabilite (nel contratto e/o nell’atto di impegno), in esito alla quale viene esattamente determinata la somma da pagare al creditore (articolo 184 del TUEL; paragrafo 6.1 del principio contabile applicato n. 4/2).
Nel primo caso (precedente lettera a) l'avvenuto svolgimento delle manifestazioni programmate risulta essere l'unico presupposto necessario - e sufficiente - per procedere alla liquidazione della spesa e al corrispondente pagamento a favore del comune capofila; nelle more del perfezionamento dei relativi atti codesto comune - nell'ambito di normali rapporti di collaborazione e correttezza istituzionale tra enti - ben potrà rappresentare al comune capofila le obiezioni sollevate dai consiglieri di minoranza e chiedere dei chiarimenti al riguardo, fermo restando che ogni valutazione circa la ammissibilità delle spese rendicontate va ritenuta di esclusiva competenza e responsabilità del Comune capofila. Conseguentemente l'ente aderente sarà comunque tenuto alla erogazione della somma preventivamente concordata, per il cui pagamento è, si ripete, richiesta unicamente la avvenuta effettuazione delle manifestazioni concordate, senza alcun riferimento al contenuto di tali manifestazioni e alle spese correlate.
Nel secondo caso invece (precedente lettera b) il comune capofila dovrà predisporre un rendiconto della spesa complessivamente sostenuta e provvedere, sulla base dei criteri preventivamente concordati (in percentuale, in rapporto alla popolazione, sulla base del numero degli spettatori, ecc.) al riparto della stessa a carico dei diversi comuni aderenti, ai quali dovrà rendicontare e documentare le spese medesime: in tal caso il comune aderente ben potrà valutare la inerenza e la regolarità, formale e sostanziale, delle spese rendicontate rispetto alle manifestazioni concordate, e regolarsi di conseguenza in sede di liquidazione.
In conclusione si ritiene che solamente in questo secondo caso il comune aderente sia tenuto a valutare, ai fini della liquidazione, la effettiva regolarità, formale e sostanziale, delle spese sostenute, in quanto in tal caso esso sostiene - seppure pro-quota e per il tramite del comune capofila - le spese medesime, e detta verifica della regolarità della spesa risulta quindi, a norma del sopra ricordato articolo 184 del TUEL, presupposto e condizione necessaria per procedere alla liquidazione, e conseguentemente al pagamento, a favore del comune capofila.
11 settembre 2021 Ennio Braccioni
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