Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Un dipendente neo assunto in prova, dopo un mese di servizio comunica che recede dal contratto di lavoro perché vincitore di altro concorso . Tenuto conto che l'assunzione si perfeziona solo dopo il compimento del periodo di prova, è corretto proseguire con lo scorrimento di graduatoria degli idonei?
Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto individuale di lavoro. L’assunzione è già perfezionata al momento della presa in servizio. Il dipendente può recedere decorsa la metà del periodo di prova. Pertanto, nel caso di assunzioni di categoria fino alla B, il periodo di prova dura due mesi mentre per le altre categorie è di sei mesi. Tale è la previsione di cui all’articolo 14-bis, comma 5, CCNL 6 luglio 1995. In questo caso non sussiste l’obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Lo scorrimento della graduatoria degli idonei sarà possibile nell’ambito delle medesime facoltà assunzionali utilizzate per l’assunzione del dipendente “dimissionario”.
Infatti, come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 11786 del 22 febbraio 2011, le eventuali dimissioni o cessazioni dal servizio del neo assunto, che intervengano prima della conclusione del suo periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento, e nei limiti temporali entro cui possono essere effettuate le assunzioni autorizzate, consentono il riutilizzo delle risorse che hanno finanziato la relativa assunzione mediante scorrimento della stessa graduatoria, se vi sono idonei, oppure ricorrendo ad altra graduatoria in assenza di idonei.
26 novembre 2017 – Fabio Venanzi
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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