Progressioni tra le aree

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
16 Settembre 2021

L’art. 3 comma 1 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e che ha sostituito l'articolo 52 comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165) ha stabilito che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa.

 

Alla luce di quanto riportato si chiede:

  1. Se in caso di approvazione di un atto di programmazione delle assunzioni di personale che preveda in una prima fase la copertura di tutti i posti individuati tramite procedure selettive pubbliche (riserva pari al 100%), si possa procedere in una fase successiva con ulteriore atto di programmazione e sulla base delle assunzioni effettivamente realizzate, ad individuare altrettante posizioni disponibili da riservare, tramite progressione verticale, al personale interno in modo tale da rispettare comunque la riserva minima del 50% tramite accesso dall’esterno (ad es. 4 assunzioni programmate ed effettuate tramite procedure selettive pubbliche e successivamente 4 progressioni verticali tra le aree da riservare al personale interno);
  2. Se la programmazione prevista su 2 distinte fasi di cui al precedente punto 1) non possa essere realizzata in fasi successive ma debba essere effettuata contestualmente in un unico atto, si chiede se sia necessario procedere prima alle assunzioni dall’esterno e successivamente procedere ad effettuare, sulla base delle procedure selettive pubbliche avviate e/o delle assunzioni effettive realizzate, alle progressioni verticali interne previste originariamente.
Risposta

Sulla nuova formulazione della disposizione non sono disponibili orientamenti che possano indirizzare le amministrazioni.

Tuttavia, si deve ritenere che la programmazione triennale del fabbisogno debba indicare la quota delle posizioni disponibili da destinare alla progressione tra le aree, nel rispetto del limite massimo del 50%. Una eventuale programmazione del fabbisogno adottata prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento abilita l’amministrazione alla eventuale revisione del documento di programmazione rientrando nella ipotesi di modifiche intervenute successivamente. Mentre la rimodulazione in corso d’anno può essere ammessa, un ricalcolo della quota destinata alle progressioni tra le aree sulla base delle assunzioni effettivamente realizzate negli anni precedenti, è, a parere di chi scrive, non conforme alla ratio e alla lettera della disposizione.

Il piano dei fabbisogni di personale è sviluppato in una prospettiva temporale triennale e deve essere adottato annualmente, al fine di tenere conto, in modo dinamico, delle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale.

La modifica del PTFP in corso d’anno è consentita, secondo le linee guida del Ministro della pubblica amministrazione “solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere adeguatamente motivata”; in ragione della stretta connessione con il Piano della performance, la cui modifica infra-annuale deve rispondere ai medesimi presupposti, un intervento rimodulativo di quest’ultimo può rendere necessario analogo intervento sul piano dei fabbisogni.

9 settembre 2021             Angelo M. Savazzi  

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3808 sintomo n. 3919

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