La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, nell’ambito della nuova disciplina assunzionale per i Comuni, ha previsto che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018. La quantificazione dell’incremento di unità di personale è determinata, con le opportune verifiche da operare a consuntivo, dalla differenza tra il numero dei cedolini stipendiali effettivamente erogati nell’anno di riferimento e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31/12/2018, dal conteggio simulato risultano per l’ente 2,34 unità in più rispetto al 31.12.2018 Nel concreto però tale aumento è dovuto ad assunzioni in sostituzione di personale cessato, nello specifico le assunzioni furono effettuate ad inizio 2019, programmate nel piano assunzionale 2018 seguito cessazioni del 2018, nel concreto non vi è stato incremento della dotazione organica dell’ente ma sostituzioni avvenute nel 2019 seguito cessazioni del 2018. Dovendo procedere alla liquidazione degli incentivi afferenti l’annualità 2020 ed avendo applicato il nuovo limite con riserva di verifica si chiede se nel caso illustrato (aumento teorico personale dal confronto 31.12.2018 al 31.12.2020 non dovuto ad aumento dotazione organica) sia legittimo un aumento del limite del fondo non essendoci di fatto assunzioni aggiuntive nel 2020 ma essendo il possibile aumento frutto di assunzioni ben antecedenti al DL 34/2019. L’unica indicazione del corrente anno che ho trovato in merito all’adeguamento del fondo è la nota n. 12454/2021 della Ragioneria Generale dello Stato che pare escludere il possibile adeguamento del fondo senza aumento contestuale della dotazione organica.
La norma richiamata prevede che il limite sia adeguato, in aumento in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, ovvero in diminuzione, in corrispondenza di cessazioni di personale, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nell’anno 2018.
In questi termini, come confermato dalla citata nota n. 12454/2021 della RGS, non vi sono dubbi che il riferimento, ai fini del calcolo del valore pro capite, debba essere il personale in servizio al 31.12.2018, avendo la disposizione inteso fare riferimento ad una data precisa e non genericamente al personale in servizio nel 2018.
Ovviamente gli incrementi di personale che abilitano l’incremento del limite devono essere conseguenti ad assunzioni a tempo indeterminato e questi ultimi non devono riguardare dipendenti in servizio a tempo determinato al 31.12.2018, in quanto questi ultimi sono già inclusi del calcolo del valore pro capite alla medesima data.
Nessun riferimento alla dotazione organica, il cui concetto è radicalmente cambiato a seguito del DLgs. 75/2017 (non più un concetto statico ma dinamico in relazione al potenziale limite finanziario), si rinviene nell’art. 33, comma 2, del DL. 34/2019 laddove la scelta del legislatore è di fare riferimento “al personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
13 settembre 2021 Angelo M. Savazzi
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