IMU su immobile su cui esercitava l'azienda fallita

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
20 Settembre 2021

Si chiede se l'immobile su cui esercitava l'azienda fallita sia soggetto al pagamento dell’IMU, considerando che i proprietari dell'immobile sono delle persone fisiche differenti dai titolari dell'azienda che utilizzava tale immobile.

Dalla data di fallimento i proprietari dell’immobile, sono tenuti a pagare il tributo?

Risposta

Se soggetti passivi del tributo sono sempre state le persone fisiche proprietarie (perché l’azienda fallita non era titolare di alcun diritto reale sull’immobile) allora il fallimento non ha alcuna incidenza: i proprietari persone fisiche continueranno a pagare l’imu.

La conclusione è diversa se soggetto passivo dell’imposta fosse l’azienda fallita perché titolare di un diritto reale sull’immobile. In questo caso si deve ricordare che il pagamento dell’IMU per i beni immobili nella titolarità qualificata del fallito alla data della sentenza dichiarativa di fallimento era già disciplinato in vigenza dell’ICI, con l’art. 10, co. 6 del D.Lgs. n.504/1992, come modificato dall’art. 1 co. 173, lett. c, l. 296/2006 che così prevedeva: “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”. Ciò significa che con la sentenza dichiarativa di fallimento è sul curatore che ricade l’onere di versare l’imposta maturata. Egli avrà l’obbligo di comunicare agli uffici comunali l’avvio della procedura fallimentare nonché quello di pagare l’imposta per l’intero periodo della procedura concorsuale, il cui versamento, dovrà essere effettuato per l’importo complessivo in un’unica soluzione, una volta venduto l’immobile, all’esito della liquidazione dell’attivo. Tale onere, quale spesa a carico della “massa fallimentare”, dovrà essere soddisfatto in prededuzione.

16 settembre 2021       Lorella Martini

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