Al via il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per garantire adeguati risparmi alla spesa pubblica
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiPer usufruire della aspettativa retribuita con contributi versati ex lege 104/92 in qualità di familiare, il beneficiario della 104 deve essere nello stesso stato di famiglia del familiare o è sufficiente abitare nello stesso immobile, stesso n. civico ma diversa unità immobiliare accatastata?
Se l’ente fa riferimento al congedo straordinario biennale di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, si rappresenta che sono titolati ad assistere il famigliare con handicap in situazione di gravità, tassativamente, secondo il seguente ordine, i seguenti soggetti:
La presenza del coniuge, ad esempio, esclude la possibilità di prestare assistenza da parte dei genitori, salvo quanto sopra descritto.
Come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare 1/2012, il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati alla sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l’orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all’esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno (e quindi su unità immobiliari/interni catastalmente diversi).
17 settembre 2021 Fabio Venanzi
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ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Comunicato del 26 maggio 2025
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare del 23 maggio 2025, n. 11
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, 23 maggio 2025
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