Soggetti titolati ad assistere il famigliare con handicap

Risposta del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
20 Settembre 2021

Per usufruire della aspettativa retribuita con contributi versati ex lege 104/92 in qualità di familiare, il beneficiario della 104 deve essere nello stesso stato di famiglia del familiare o è sufficiente abitare nello stesso immobile, stesso n. civico ma diversa unità immobiliare accatastata?

Risposta

Se l’ente fa riferimento al congedo straordinario biennale di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, si rappresenta che sono titolati ad assistere il famigliare con handicap in situazione di gravità, tassativamente, secondo il seguente ordine, i seguenti soggetti:

  • Coniuge;
  • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
  • in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
  • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

La presenza del coniuge, ad esempio, esclude la possibilità di prestare assistenza da parte dei genitori, salvo quanto sopra descritto.

Come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare 1/2012, il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati alla sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l’orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all’esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno (e quindi su unità immobiliari/interni catastalmente diversi).

17 settembre 2021         Fabio Venanzi 

 

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