Revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane del Comune di Meta.
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 26 marzo 2025
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiChiedo come sia corretto procedere quando devo iscrivere due nuclei familiari su uno stesso fabbricato oggettivamente diviso in due unità immobiliari ma catastalmente censito come unica unità. Io mi baso sull'accertamento della polizia municipale che verifica il fatto che esistano due unità immobiliari a sé stanti. Non posso obbligare il cittadino ad aggiornare il catasto perché non mi è necessario ai fini dell'iscrizione. Procedo a creare i due interni e iscrivo i due nuclei separati. Questo crea problemi a livelli di territorio e tributario in quanto creo un immobile non esistente di fatto, ma fotografo la realtà oggettiva?
Già in sede di prima interpretazione la circolare del Ministero dell'lnterno n. 08903071 -· 15100L322 de/ 24/05/1989, sottolineava che la nuova definizione di famiglia anagrafica era sganciata dall'individuazione del reddito e priva della figura del capo famiglia che caratterizzavano l'istituto del precedente regolamento e si affermava che ''fondamentale elemento costitutivo" della nuova famiglia doveva considerarsi la coabitazione; di conseguenza, solo il cambiamento di abitazione. "elemento oggettivamente accertabile, poteva portare alla creazione di una nuova famiglia anagrafica.
La circolare ministeriale n. 09604075 - 1500/412 del 23/07/1996, poneva in rilievo come caratteristica della famiglia anagrafica fosse la coabitazione di un insieme di persone, le quali possono o meno essere unite da un vincolo e/o parentela", all'interno di una stessa unita immobiliare; la medesima circolare poneva in rilievo come compito del servizio Anagrafe del Comune fosse quello di "rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale".
Ai fini della regolare tenuta dell’anagrafe assume, quindi, particolare rilevanza il concetto di “dimora abituale”, ma tale requisito presenta notevoli complessità applicative per l’ufficiale d’anagrafe poiché, a differenza del concetto di residenza, nel nostro ordinamento giuridico non è contenuta la definizione di “dimora abituale”. Giurisprudenza e dottrina hanno nel tempo cercato di colmare tale lacuna delineando in modo articolato il concetto residenza.
La pronuncia più significativa ed esaustiva afferma che “la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento oggettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; tale stabile permanenza sussiste anche quando la persona si reca a lavorare o a svolgere altra attività fuori del Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”(Sentenza Cassazione Civile, 14 marzo 1986 n. 1738).
Più in generale, la residenza è, o dovrebbe essere, una fotografia, il più fedele possibile della realtà, una situazione di fatto alla quale deve tendenzialmente corrispondere una simmetrica situazione di diritto, comprovata dalle iscrizioni anagrafiche; il cittadino deve manifestare la propria volontà (elemento soggettivo) presentando una dichiarazione di residenza (che oggi ha un contenuto tipizzato) e tale dichiarazione deve essere suffragata dall’elemento oggettivo della dimora abituale.
L’elemento soggettivo, di per sé, non è sufficiente a determinare l’iscrizione anagrafica, ma deve a sua volta corrispondere all’elemento oggettivo, costituito dal requisito essenziale della dimora stabile ed abituale, intesa come effettiva permanenza in un luogo ben determinato del Comune.
Come può ben capire l’iscrizione in un’abitazione che ha due ingressi distinti dovrebbe comunque essere registrata con particelle catastali distinte, se ciò non avviene il problema deve essere risolto in altri ambiti (Catasto). Considerato che si sta parlando di due distinti appartamenti, dal punto di vista anagrafico occorre registrare due nuclei familiari distinti.
Compito dell’U.di A. sarà di comunicare a tutti gli uffici interessati la situazione reale spiegando il ruolo dell’anagrafe….il resto non ci riguarda.
Gli uffici interessati quali l’edilizia privata e l’ufficio tributi (destinatari quindi anch’essi del provvedimento anagrafico e della reale situazione….) si attiveranno, se lo riterranno necessario ad avviare nuovi procedimenti edilizi, tributari etc.
29 settembre 2021 Roberto Gimigliano
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