Procedura di riequilibrio finanziario e concludere una transazione

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
01 Ottobre 2021

Si chiede se un Ente che dovrebbe deliberare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000, nelle more di approvazione del piano, possa concludere una transazione che è stata avviata prima dell'adozione della delibera stessa.

Risposta

Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale rappresenta una possibilità per superare condizioni di squilibrio tali da provocare il dissesto finanziario dell’ente, mentre una transazione rappresenta lo strumento negoziale attraverso cui la PA, al pari dei soggetti privati, pone fine o previene costose liti in sede giudiziaria nel rispetto dei principi di razionalità, logica, convenienza e correttezza gestionale, al fine di salvaguardare l’Erario e tutelando l’interesse pubblico.

L’istituto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale consente di procedere al risanamento finanziario dell’ente locale autonomamente, qualora ciò sia concretamente fattibile, senza l’intermediazione di una commissione esterna quale l’organismo straordinario di liquidazione (come accade nel dissesto).

La deliberazione di adozione del piano, approvata dal Consiglio comunale, individua i presupposti e le condizioni per ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale palesando l’impossibilità per l’ente di ripristinare l’equilibrio di bilancio e dare copertura “credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale” (Corte costituzionale 106/2011) alla situazione debitoria complessiva; il piano ad essa allegato deve contenere una rappresentazione veritiera ed attendibile della situazione economica finanziaria dell’ente e una puntuale quantificazione dei fattori di squilibrio risultanti dall’ultimo rendiconto approvato.

Nel concreto della domanda, quindi, considerando che il piano per il rientro del deficit deve necessariamente prevedere la stipula di appositi accordi con i creditori da considerare elemento del giudizio di attendibilità dello stesso, se si dovesse trattare di una transazione conservativa (o propria), dove le parti si limitano a regolare un rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, senza crearne uno nuovo, non si ravvedono particolari criticità nel procedere nell’ambito dell’autonomia comunale, supponendo che i risvolti finanziari scaturenti dalla transazione siano stati già valutati nel piano in approvazione.

Nel caso di una transazione novativa, invece, si ritiene più prudente attendere le risultanze dell’approvazione del piano al fine di comprendere l’eventuale portata della stessa sulla situazione debitoria complessiva e rispetto agli obiettivi di medio termine stabiliti dal Consiglio comunale.

28 settembre 2021        Paolo Dolci 

 

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