Certificazione per il bonus facciate

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
01 Ottobre 2021

Con la presente viene formulato il presente quesito per il rilascio della certificazione per il bonus facciate.

L'agenzia delle Entrate ha formulato dei chiarimenti evidenziando quanto segue:

“Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L'assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade edificio oggetto dell’ intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.

In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.”

 

Quindi al fine di poter procedere all’emissione del certificato in maniera corretta, ai fini di futuri controlli fiscali all’acquirente, il progettista richiedente dovrebbe dimostrare analiticamente se l’edificio oggetto dell’intervento (ad esempio in zona B) non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e dimostrare che la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq?

Deve prendere come riferimento quanto indicato nelle norme sottostanti del PGT?

La maggior parte delle richieste pervenute interessano fabbricati ricadenti per il PGT vigente nel Comune in zona B3 dense consolidate la cui norma è la seguente:

 

N.T.A. - Piano delle Regole del PGT VIGENTE

Art. 23.4 Zone B3 - Zone residenziali dense consolidate

Comprendono le aree già urbanizzate. In tali zone sono ammessi tutti i tipi di intervento compresa la demolizione e ricostruzione. Sono ammessi ampliamenti nel rispetto degli indici di zona oltre agli ampliamenti per incentivi e comunque entro il limite del volume ammesso dal Titolo IV delle presenti N.T.A.

In queste zone è previsto in aumento dell’indice di zona, l’utilizzo dell’indice perequativo nella misura massima di 0,2 mc/mq.

L’attività edilizia deve comunque riferirsi ai seguenti parametri :

Ifa = Indice di fabbricabilità fondiaria minima garantita 0,8 mc/mq In nessun caso può essere superato l’indice di 1,2 mc/mq, superato tale indice non trovano applicazione l’indice perequativo e gli incentivi del titolo IV.

H = Altezza fabbricato: m 9,00.

DC = Distanza dai confini: pari a 1/2 H con un minimo di 5,00 m fatto salvo quanto indicato all’art. 13 delle presenti N.T.A..

Df = Distanza dai fabbricati: pari ad H con un minimo di 10,00 m fatto salvo quanto indicato all’art. 13 delle presenti N.T.A..

Risposta

Come si desume dall'allegata risposta dell'A.E. ciò che conta è la certificazione comunale. 

Si legge, infatti, nella risposta che  - circa la possibilità di beneficiare della detrazione in esame nel caso di interventi effettuati in parte in zona "attività terziarie", su un immobile che presenta le caratteristiche funzionali, tipologiche e d'uso di quelle presenti nella adiacente (ed in cui parzialmente ricade) " zona di completamento B3"-  nella citata circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato che la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone "A" o "B" in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Si è inteso, in tal modo, tener conto del fatto che il citato decreto n. 1444 del 1968 identifica, nell'ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ed è stato, pertanto, richiamato dal legislatore al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale. ... Per tali motivi, si è, dunque, ritenuto che, ai fini del bonus facciate, gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali "A" o "B" individuate dal citato decreto n. 1444 del 1968.

Nella citata circolare n. 2/E del 2020 è stato, inoltre, precisato che l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle predette zone "A" o "B" deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

29 settembre 2021        Eugenio De Carlo          

 

Peri clienti Halley ricorrente QU262, sintomo QU272

Indietro

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×