Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiIndennità di fine mandato sindaco. Si tratta di comune inferiore ai 1000 abitanti pertanto il Sindaco ha percepito fino a inizio 2020 un'indennità di euro 1291,14 mensili e dal 2020, a seguito del contributo ministeriale per l'aumento dell'indennità dei Sindaci con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, un'indennità di euro 1659 lordi.
Si chiede, ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato che prevede la liquidazione in favore del Sindaco dell'importo pari ad una mensilità per ogni anno di mandato, quale debba essere l'importo da corrispondersi.
L’articolo 10 del decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 119 stabilisce che, a fine mandato, l’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.
Pertanto, si ritiene che si debba usare il criterio proporzionale, in assenza di specifiche indicazioni da parte degli organismi competenti.
Se il sindaco ha percepito per 42 mesi una indennità mensile di 1.291,14 euro lordi e per i restanti 18 mesi una indennità di 1.659 euro lordi, il trattamento di fine mandato spettante può essere così calcolato:
1° quota 1.291,14 / 12 x 42 = 4.518,99
2° quota 1.659,00 / 12 x 18 = 2.488,50
Il tfm spettante sarà pari a 7.007,49 euro lordi.
Ovviamente, i dati di 42 e 18 mesi sono puramente indicativi a titolo esemplificativo. Pertanto, l’ente avrà cura di indicare i mesi di effettivo godimento della indennità “minore” nonché i mesi di godimento della indennità “maggiore”, superando anche – ove ricorra la fattispecie – i 60 mesi di durata del mandato amministrativo teorico.
29 settembre 2021 Fabio Venanzi
Per i clienti Halley ricorrente QP3836, sintomo QP3947
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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