In vigore le nuove modifiche agli schemi di bilancio degli Enti Locali

Le novità introdotte dal DM 1 settembre 2021

Servizi Comunali Bilancio consolidato Bilancio preventivo Rendiconto
di La Posta del Sindaco
30 Settembre 2021

Cosa?

Il tredicesimo provvedimento correttivo del D.Lgs. n. 118/2011, approvato con D.M. 1° settembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 221 del 15 settembre 2021) reca “Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Il testo definitivo è stato approvato dalla Commissione Arconet lo scorso 14 luglio.

Gli aggiornamenti riguardano i seguenti allegati al D.Lgs. n. 118/2011:

- n.  1     (Principi generali o postulati),

- n. 4/1   (Principio contabile applicato concernente la programmazione),

- n. 4/2   (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria),

- n.  4/3  (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria),

- n.  4/4  (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato),

- n.  6     (Piano dei conti integrato),

- n.  9     (Schema di bilancio di previsione),

- n.  10   (Schema di rendiconto),

- n.  11   (Bilancio consolidato).

Il decreto, che si presenta particolarmente ricco di esempi pratici (ausilio prezioso per tutti gli enti) consta di 9 articoli per ciascuno dei quali evidenziamo di seguito sinteticamente le principali novità:

All’articolo 1, con riferimento al paragrafo 16 dell’allegato 1 del D.Lgs. 118/2021, viene meglio specificato l’utilizzo del saldo positivo dell’equilibrio finanziario per la copertura degli investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo.

Nell’articolo 2, che integra il paragrafo 13.9 dell’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2021, si specifica che il prospetto di determinazione dell’Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, nel rendiconto della gestione, oltre a presentare la distinzione del totale del FCDE con riferimento alla quota in conto capitale e quella di parte corrente, deve comprendere nella parte corrente l’accantonamento riguardante i crediti del titolo 5 (entrate da riduzione di attività finanziarie). In questo modo, è possibile dimostrare la composizione del fondo svalutazione crediti accantonato nelle scritture di contabilità economico-patrimoniale, con particolare enfasi sui crediti del titolo 5 derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi.

Nell’articolo 3 sono di particolare interesse le modifiche apportate al punto 3.5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 relative alla rateizzazione delle entrate proprie.

In particolare, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, a seguito di atti formali, è prevista la cancellazione delle poste attive oggetto di rateizzazione con contestuale reimputazione agli esercizi compresi nel piano di rateizzazione.

L’operazione potrebbe, peraltro, esporre l’ente a situazioni di disavanzo tecnico da coprire con entrate proprie.

Sono comprese in questo articolo anche modifiche riguardanti la normativa sulle anticipazioni e sulla determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione nonché altre eventuali forme di copertura.

E’ stato infine riordinato l’elenco dei casi contenuti nell’appendice tecnica con l’inserimento dell’esempio n. 14 – La rateizzazione di crediti tributari.

L’ articolo 4 introduce una serie di modifiche all’allegato 4/3 del D.Lgs, 118/2021.

Tali modifiche rappresentano la parte più corposa del decreto in esame e sono proposte con un taglio decisamente operativo e pratico rappresentando, sostanzialmente, una esemplificazione dell’attuale impianto di contabilità economico-patrimoniale.

Di particolare interesse sono le integrazioni approvate in tema di riserve disponibili e indisponibili, nonché l’inserimento dell’elenco degli esempi dell’appendice tecnica, questi ultimi ulteriormente arricchiti con le nuove fattispecie corredate dalle relative scritture contabili:

-   Scritture riguardanti debiti finanziari a carico di altre amministrazioni.

-   Prima iscrizione nel patrimonio netto delle voci: “risultati economici di esercizi precedenti” e “riserve negative per beni indisponibili” e verifica “riserve da permessi da costruire”.

-   Conferimenti al patrimonio netto dell’ente da altre PA.

-   Donazioni da privati.

-   La contabilizzazione dei permessi di costruire.

-   Prima applicazione dell’aggiornamento del paragrafo 3 riguardante la registrazione dei debiti finanziari e della concessione dei crediti.

-   Le scritture di assestamento.

L’articolo 5 sostituisce completamente l’appendice tecnica dell’allegato 4/4 al bilancio consolidato.

L’articolo 6 prevede modifiche al piano dei conti integrato di cui all’allegato 6/3 del D.Lgs. 118/2011.

Tali modifiche sono valide a partire dal 1° gennaio 2022, ad eccezione di quelle relative alle scritture di assestamento dell’esercizio 2021, valide già dal 31 dicembre 2021.

Infine, gli articoli 7, 8 e 9 prevedono, rispettivamente, modifiche ai seguenti allegati al D.Lgs. 118/2021:

  • Allegato 9 – Schema di bilancio di previsione, con decorrenza dal bilancio di previsione 2022-2024 (scadenza 31 dicembre 2021) per le modifiche al comma 1 lettera a) e dal bilancio di previsione 2023-2025 (scadenza 31 dicembre 2022) per le modifiche al comma 1 lettera b);
  • Allegato 10 – Schema di rendiconto, con decorrenza dal rendiconto di gestione 2021 (scadenza 30 aprile 2022),
  • Allegato 11 – Bilancio consolidato, con decorrenza dal bilancio consolidato 2021 (scadenza 30 settembre 2022).

Gli obiettivi di questo ennesimo provvedimento correttivo hanno lo scopo di contribuire alla promozione dell’armonizzazione e raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nazionali sviluppando le condizioni per il loro consolidamento e monitoraggio.

E’ innegabile tuttavia l’enorme impegno che tale ultimo intervento normativo produrrà nelle amministrazioni locali costringendole ad una ulteriore monumentale opera di coordinamento e revisione delle procedure coinvolgendo le necessarie competenze specialistiche per potersi uniformare alle nuove disposizioni.

Per qualsiasi ulteriore necessità di approfondimento, ponici il tuo quesito.

La Redazione

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