Regolarizzazione posizione anagrafica di un cittadino straniero cancellato per errore per emigrazione all'estero
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiUn cittadino ora cancellato dall'Aire in quanto è tornato a vivere in Italia, nel suo comune, con moglie argentina e 3 minori ucraini che hanno adottato, ha presentato la sentenza di adozione internazionale emessa in argentina che però non è ancora stata riconosciuta. Si è comunque proceduto all'iscrizione anagrafica dei tre minori che hanno passaporto argentino e ucraino.
Uno dei minori però necessita di prestazioni sanitarie ma non gli emettono la tessera sanitaria in quanto non risulta possedere i requisiti ai fini del rilascio della stessa.
Si chiede come procedere e se è stato corretto iscriverli in anagrafe.
La condizione di adottabilità è definita dal Tribunale per i minorenni nel cui distretto risiede il minore.
Generalmente il bambino viene affidato alla famiglia di destinazione per 1 anno e in tale periodo i futuri genitori devono richiederne l'iscrizione anagrafica (fase di affido pre-adottivo).
La direttiva congiunta Ministeri dell’Interno e della Famiglia del 21.2.2007 ha abolito la necessità del permesso di soggiorno per il minore che entra in Italia sulla base di un provvedimento straniero di adozione.
Quindi per attivare l’iter anagrafico si deve procedere alla ricezione del provvedimento straniero di adozione, alla verifica del possesso del provvedimento della Commissione per le adozioni internazionali che autorizza l’ingresso in Italia del minore e del visto di ingresso per adozione. Nel momento in cui si procede si applica l’articolo 73 della legge 184/83.
Ricapitolando per le adozioni internazionali occorre allegare copia dei seguenti documenti:
passaporto con il visto per l’adozione internazionale (devono essere allegate la pagina che riporta le generalità del minore e quella con il visto d’ingresso per adozione);
codice fiscale con le generalità riportate nel passaporto (il codice fiscale viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate);
lettera d’ingresso della Commissione Adozioni Internazionali: “autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato” (se posseduta);
l’atto di nascita argentino deve riportare l’annotazione marginale dell’adozione, e deve essere tradotto in italiano.
la sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale argentino legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri Argentino tradotta in italiano in cui risulti
la data di passato in giudicato, le generalità complete dei genitori adottanti (luogo e data di nascita, nome e cognome dei genitori di entrambi). Nel caso in cui non figurino nel documento, si potrà farlo ampliare con nota a parte dal medesimo Tribunale che ha rilasciato la sentenza (in quest'ultimo caso la legalizzazione e la traduzione si potrà fare in un unica soluzione).
Documento d’identità degli adottanti e dell’adottato.
L’iscrizione anagrafica è sicuramente dovuta (con l’acquisizione dei documenti di cui appena detto), nel caso ne mancasse qualcuno, essendo già definita la pratica, chiederà un’integrazione documentale.
1 ottobre 2021 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1879, sintomo n. 1910
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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