Indennità di risultato Segretario comunale

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
06 Ottobre 2021

Visto il parere ARAN SEG_046 (allegato), si chiede da quale annualità considerare nel monte salari del segretario comunale (da considerare ai fini del calcolo dell'indennità di risultato) anche l'importo dell'indennità di risultato erogato dell'anno precedente e quindi da quale annualità il segretario può avanzare richiesta di liquidazione di eventuali importi non liquidati.

Si specifica che il quesito attiene alla richiesta da parte del segretario comunale, sulla base del parere ARAN 046, degli arretrati sulla liquidazione dell'indennità di risultato. Fino alla liquidazione dell'indennità di risultato di quale anno può il segretario avanzare richiesta di considerare nel monte salari anche dell'indennità di risultato erogata nell'annualità precedente, atteso che il chiarimento ARAN è del 2021 e il CCNL vigente è del 2001?

Risposta

L’ARAN ha chiarito, con l’orientamento applicativo AFL6 del 24 marzo 2021, quanto segue:

  1. il CCNL del 17/12/2020 non prevede la corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato;
  2. la corresponsione degli arretrati previsti dal CCNL 17/12/2020 può quindi incidere sul valore del monte salari sul quale è parametrata la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali, limitatamente agli arretrati relativi all’anno corrente (di applicazione del CCNL), ma non anche con riferimento agli arretrati relativi ad anni precedenti.

La quantificazione del monte salari, come precedentemente indicato dall’Aran (Orientamento SEG_046 dell’11 ottobre 2016), comprende tutti gli importi corrisposti al dipendente nell’anno di riferimento, come risultano dai dati contenuti nel conto annuale del personale che ciascuna Amministrazione deve compilare secondo l’art. 60 del Dlgs. n. 165/2001. L’ARAN, nel fare riferimento alle “somme corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del Ccnl in servizio in tale anno”, si rifà al criterio di cassa nella quantificazione del monte salari. Ciò esclude evidentemente la possibilità di procedere al ricalcolo del monte salari relativi agli anni che vanno dal 2016 al 2020.

4 ottobre 2021                    Angelo M. Savazzi

 

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