Rimborso spese di notifica ex art. 4 c. 8 d.l. 41_2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c. 1 del d.l. 119/2018

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
09 Ottobre 2021

L'Agenzia delle entrate ha formulato istanza di rimborso delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 d.l. 41_2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c. 1 del d.l. 119/2018.

Avevo a tal proposito letto una nota Ifel secondo cui, tali spese, dovrebbero ricadere in capo al concessionario.

Chiedo, alla luce di quanto sopra, se il comune è obbligato a far fronte a tale richiesta?

Risposta

La nota IFEL faceva riferimento alle spese di notifica delle cartelle di pagamento riferite allo stralcio tombale dei ruoli fino a 1.000 euro per il periodo dal 2000 al 2010, così come previsto dall’art. 4, co. 1, del d.l. n. 119/2018 (v. https://ancicampania.it/comuni-niente-rimborso-sulle-spese-di-notifica-dei-ruoli-stralciati-dalle-entrate-riscossione/).

La pretesa era ritenuta ingiustificata, in primo luogo perché la norma prevedeva che l’annullamento dei ruoli venga effettuato «senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore». Inoltre, il Dl 119/2018 prevedeva solo il rimborso delle «spese per le procedure esecutive» relative alle quote annullate, maturate negli anni 2000-2013. Nessuna menzione contiene invece la norma relativamente alle spese di notifica delle cartelle di pagamento dei debiti oggetto di annullamento, circostanza che denoterebbe una precisa volontà del legislatore di considerare solo le spese esecutive.

Pertanto, riteneva l’Ifel che l’assenza di riferimenti alle «spese di notifica» non potesse determinare alcuna richiesta “ordinaria” di rimborso da parte dell’agente della riscossione, considerando anche che queste spese negli anni oggetto dello stralcio erano richiedibili solo a seguito della comunicazione di inesigibilità, evidentemente non applicabile al caso specifico in esame.

Successivamente, è intervenuto l’art. 4 comma 8 del DL 41/2021 il quale ha  previsto il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 dell’ art. 4 DL 119/2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del citato decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Quindi, la nuova norma sembra aver superato il quadro precedente  in ordine all’assenza delle spese di notifica nella normativa.

Infatti, si legge nella relazione illustrativa al DL 41/2021 (art. 4) che il comma 8 precisa che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del citato DL n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Inoltre, con riguardo alle spese di notifica della cartella di pagamento concernenti tali ultimi debiti non ancora saldate alla data di entrata in vigore del decreto in commento, lo stesso comma 8 ne prevede il rimborso, a favore dell’agente della riscossione. Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente creditore, in un numero massimo venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente. Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall’agente della riscossione all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020,”.

Inoltre, nella relazione tecnica di accompagnamento si legge che “con riferimento alle disposizioni del comma 8, inerente il rimborso delle spese di notifica saldate alla data di entrata in vigore del decreto in commento, non sono ascritti effetti sulla finanza pubblica trattandosi di una rimodulazione dei tempi di pagamento da parte degli enti creditori che non hanno ancora provveduto al rimborso delle somme dovute all’agente della riscossione.”

6 ottobre 2021               Eugenio De Carlo        

 

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