Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiSi chiede l’aggiornamento del precedente parere in materia di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità (pubblicato su questo sito in data 26 luglio 2021) alla luce della legge di conversione al decreto Sostegni bis, 73/2021. Si chiede inoltre conferma che tale contabilizzazione vada fatta, nel 2022.
La legge di conversione del D.l. 73/2021 (ossia la L. 106/2021) ha introdotto in tema di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, la nuova modalità di contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità a seguito dell’intervenuta illegittimità dell’art. 39ter del D.L. 162/2019 dichiarata con sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale.
L’art. 52, comma 1ter e 1quater di seguito riportati hanno previsto la nuova modalità di contabilizzazione del FAL:
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità e' iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo
anticipazioni di liquidità stesso.
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
Pertanto, viene superata la modalità di contabilizzazione prevista dal 39ter del D.L. 162/2019 conv. in L. 8/2020 e dall’esercizio 2021 l’Ente dovrà procedere come l’esempio che segue. Ammettiamo che il debito residuo da FAL al 31/12/2020 sia 500.000,00 e il rimborso della quota annuale sia di 30.000,00.
5 ottobre 2021 Mario Petrulli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3693, sintomo n. 3748
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