Contabilizzazione anticipazioni di liquidità

Risposta dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
08 Ottobre 2021

Si chiede l’aggiornamento del precedente parere in materia di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità (pubblicato su questo sito in data 26 luglio 2021) alla luce della legge di conversione al decreto Sostegni bis, 73/2021. Si chiede inoltre conferma che tale contabilizzazione vada fatta, nel 2022.

Risposta

La legge di conversione del D.l. 73/2021 (ossia la L. 106/2021) ha introdotto in tema di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, la nuova modalità di contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità a seguito dell’intervenuta illegittimità dell’art. 39ter del D.L. 162/2019 dichiarata con sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale.

L’art. 52, comma 1ter e 1quater di seguito riportati hanno previsto la nuova modalità di contabilizzazione del FAL:

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti  locali  iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della  spesa,  riguardante  il  rimborso  dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di  rendiconto, gli enti locali riducono, per un  importo  pari  alla  quota  annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo  anticipazione  di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota  del  risultato di amministrazione liberata  a  seguito  della  riduzione  del  fondo anticipazione di liquidità e'  iscritta  nell'entrata  del  bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo  anticipazione  di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi  897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella  nota  integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione  sulla  gestione allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura  delle  spese riguardanti  le  rate  di   ammortamento   delle   anticipazioni   di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo

anticipazioni di liquidità stesso.

  1-quater.  A  seguito   dell'utilizzo   dell'intero   importo   del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano  del  disavanzo  da ricostituzione del fondo anticipazione  di  liquidità  applicato  al primo esercizio del bilancio di previsione  2021  rispetto  a  quanto previsto ai sensi del  comma  1-bis  puo'  non  essere  applicato  al bilancio degli esercizi successivi.

 

Pertanto, viene superata la modalità di contabilizzazione prevista dal 39ter del D.L. 162/2019 conv. in L. 8/2020 e dall’esercizio 2021 l’Ente dovrà procedere come l’esempio che segue. Ammettiamo che il debito residuo da FAL al 31/12/2020 sia 500.000,00 e il rimborso della quota annuale sia di 30.000,00.

  1. Nell’esercizio 2021 l’ente iscriverà nel bilancio di previsione la sola quota di rimborso prestiti per ADL pari a € 30.000,00, mentre nel Rendiconto 2021 l’accantonamento del FAL si riduce a 470.000,00 (ossia 500.000,00 del 2020 – quota rimborsata € 30.000,00). Altresì, sempre sul risultato di amministrazione al 31/12/2021, l’Ente provvederà ad accantonare l’importo di € 30.000,00, quale “Utilizzo Fondo di anticipazione di liquidità” che verrà applicato all’esercizio 2022. La quota in parola può essere applicata dagli enti in disavanzo in deroga a quanto previsto dai commi 897 e 898 della L. 145/2018 che disciplina i limiti di applicazione dell’avanzo;
  2. Nel Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, l’Ente iscriverà in entrata la quota di € 30.000,00 come “Utilizzo Fondo di anticipazione di liquidità”, che non deve assolutamente finanziare la quota capitale di rimborso della anticipazione di liquidità: in nota integrativa va indicato cosa effettivamente finanzierà l’importo di € 30.000,00.

5 ottobre 2021   Mario Petrulli

 

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