Le modifiche al Codice della Strada introdotte dal D.L. 121/2021
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Circolazione con targa prova, stalli di sosta riservati, nuovi permessi di sosta, e altro ancora, in materia di circolazione stradale, è il contenuto del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”,.
Analizziamo di seguito le importanti modifiche al Codice della Strada, in vigore dall’11 settembre.
Le modifiche alla normativa sull’autotrasporto merci: la C.Q.C.
Con una modifica dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, la C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente) torna ad essere obbligatoria solo per i conducenti di veicoli effettivamente adibiti al trasporto di merci e passeggeri, e cioè solo nel caso di effettuazione dell’attività di autotrasporto.
Nel caso di trasporto conto terzi, l’obbligo vale per tutti.
Nel caso di trasporto conto proprio, l’obbligo vale nel caso di superamento del 30% del tempo che deve essere dedicato alla guida dei veicoli, indipendentemente dalla mansione per la quale si è stati eventualmente assunti.
Restano, come in passato, esclusi i veicoli adibiti ad uso speciale, non atti al trasporto di merci.
La riserva di stalli di sosta
Il D.L. n. 121/2021 interviene sulla lett. d) del comma 1, dell’art. 7 del CdS stabilendo che, con apposita ordinanza, il dirigente/responsabile del competente ufficio comunale (e non del Sindaco, come è stato previsto dall’articolo 107 del TUEL) può riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, per determinate categorie di veicoli.
Innanzitutto, si evidenzia che la norma precedente prevedeva la riserva di stalli solo in via permanente, mentre ora il Comune ha piena libertà di decidere se riservare permanentemente, o anche solo temporaneamente, per alcuni giorni, o orari, gli stalli, consentendo l’uso di un medesimo stallo per le seguenti tipologie di veicoli:
1) veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CdS, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, del Regolamento;
3) veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;
4) veicoli elettrici;
5) veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
6) veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
7) veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.
In sede di conversione in legge del D.L. 121, sarà anche possibile che il Legislatore integri l’elenco delle categorie, inserendone di nuove, non previste, come ad esempio i veicoli adibiti al car-sharing.
Per la maggior parte dei casi, la sanzione è stata individuata non direttamente nell’articolo 7, ma nell’articolo 158, CdS., la quale prevede, anche, in automatico, senza necessità di integrazione della segnaletica, la sanzione accessoria della rimozione del veicolo (o delle c.d. ganasce).
Da un punto di vista generale, è necessario sottolineare come per gli stalli riservati ai veicoli adibiti al servizio di persone disabili la legge preveda un numero minino di stalli da riservare (1 ogni 50 posti), mentre nel caso di stalli da riservare al servizio delle donne in stato di gravidanza, tale disposizione non sia prevista, lasciando così libero il Comune di stabilire quanti stalli realizzare e in quali località.
Va inoltre evidenziato che la concreta attuazione di tale disposizione normativa è subordinata all’approvazione delle specifiche tecniche, contenute del Regolamento di esecuzione del CdS, con riferimento alla segnaletica verticale ed orizzontale applicabile. Si ipotizza possa essere utilizzato il segnale composito di cui all’art. 120, Reg. esec. CdS, (in particolare, la Fig. II.79/c) che dovrà essere debitamente modificato.
Tutte le riserve previste dalla nuova lett. d) dell’articolo 7, sopra elencate, si ritiene dovranno prevedere l’utilizzo del cartello composito soprariportato, con l’utilizzo della segnaletica orizzontale gialla.
Carico / Scarico cose
Già l’articolo 7, comma 1, lett. g), stabilisce che il Comune possa “prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose”.
Come è noto, la modifica apportata dal D.L. n. 50/2017, convertito nella legge 96/2017, ha stabilito la riserva di stalli per carico/scarico di cose, solo per i veicoli di categoria N.
Ora, la disposizione della nuova lett. d), comma 1, articolo 7, del D.L. 121/2021 prevede, nuovamente, la possibilità di riservare stalli di sosta per carico/scarico merci per tutte le tipologie di veicoli.
Da notare una importante diversità tra le due norme:
Sarà necessario che il Legislatore, in sede di conversione in legge del D.L. n. 121/2021 inverta i termini così che le “merci” siano riferibili ai veicoli di cat. N (adibiti al trasporto merci) e che le “cose” siano riferibili, invece, a tutte le categorie di veicoli.
La segnaletica dovrà essere quella già sopra individuata: il cartello composito, di cui all’art. 120 del Regolamento di esecuzione al CdS, con l’aggiunta del pittogramma del “carico/scarico” già previsto dal Codice della Strada. La sosta sarà quindi consentita a tutti i veicoli; se si vuole riservare solo ai veicoli di cat. N, sarà necessario aggiungere il pittogramma indicante “autocarro” da affiancare al segnale composito.
Veicoli elettrici
La sanzione per la sosta negli spazi riservati ai veicoli elettrici è prevista dall’art. 158, comma 1, lett. h-bis), del CdS.
Con la modifica in commento è stato individuato l’ente competente per istituire gli stalli di sosta riservati, mentre prima non era previsto.
La segnaletica da utilizzare sarà presumibilmente il segnale composito di cui all’art. 120 del Regolamento di esecuzione al CdS, con l’aggiunta del pittogramma, non ancora ufficialmente previsto, per i veicoli elettrici, che potrebbe conformarsi al seguente:
La segnaletica orizzontale sarà di colore giallo con il medesimo simbolo disegnato a terra.
Gli stalli di cui all’articolo 7, comma 1, lett. d), CdS, sono riservati a veicoli elettrici e a veicoli ibridi, indipendentemente dall’attività di ricarica dei medesimi.
Per i veicoli in ricarica, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 158, comma 1, lett. h-bis), CdS, è possibile riservare stalli di sosta, adottando la medesima segnaletica composita, e le strisce gialle, unitamente, però ad un pittogramma, non ancora ufficialmente stabilito, che potrebbe conformarsi al seguente:
Permesso rosa
Nel Codice della Strada viene inserito il nuovo articolo 188-bis: “Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.
Tale norma richiede alcune specificazioni.
Innanzitutto, come per il c.d. contrassegno invalidi, non è previsto chiaramente l’obbligo di esposizione, anche se, in sede di conversione del decreto legge, sarà opportuno meglio specificare che il c.d. contrassegno rosa dovrà essere chiaramente e visibilmente esposto all’interno del veicolo.
Inoltre, manca un preciso riferimento alla segnaletica utilizzabile: si dovrà provvedere alla modifica del Regolamento di esecuzione al CdS, probabilmente dell’articolo 120, individuando quale segnale verticale, quello composito, di cui alla Fig. II.79/c, unitamente ad un pittogramma, non ancora individuato, che potrebbe conformarsi al seguente:
La segnaletica orizzontale sarà necessariamente gialla, e non rosa.
Da evidenziare che attualmente mancano le seguenti indicazioni circa:
Fino alla definizione degli elementi sopra indicati, quindi, le sanzioni non sono concretamente applicabili.
Sagoma limite dei veicoli
Le modifiche apportate all’articolo 61 del CdS sono relative alla sagoma limite dei veicoli.
Gli autoarticolati e gli autosnodati che, prima dell’entrata in vigore del D.L. 121, non potevano eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, ora, possono raggiungere la lunghezza totale di 18 m.
Inoltre, nell’art. 61 viene introdotto un nuovo comma 2-bis: “gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.”
La norma è immediatamente operativa, ma per consentire l’immatricolazione dei veicoli secondo le nuove disposizioni, è necessario attendere l’adeguamento delle condizioni tecniche previste dall’art. 216 del Regolamento di esecuzione al CdS.
Revisione veicoli
Il D.L 121/2021 introduce una significativa novità anche in tema di revisione dei veicoli.
Il comma 8, dell’art. 80, del Codice della Strada, prevede la possibilità di affidamento in concessione quinquennale delle revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione, appositamente iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Tali revisioni riguardano i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e, con la modifica introdotta dal D.L. n. 121/2021, anche, dei relativi rimorchi e semirimorchi.
Patente di guida
L’articolo 116, comma 9, del CdS, dopo la modifica apportata dal D.L. 121/2021, prevede che per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, ora, è necessario non solo il possesso delle prescritte patenti di guida corrispondenti, ma anche l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.
Targa prova
Dopo varie interpretazioni ministeriali e giurisprudenziali in tema di utilizzo della targa prova, il D.L. 121/2021 è intervenuto precisando che l'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli:
anche in deroga agli obblighi previsti dall'art. 80 del predetto Codice, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Pertanto, i veicoli immatricolati e dotati di targa prova possono circolare anche se non regolarmente revisionati.
Ai fini della circolazione, resta comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 121/2021 si dovrà provvedere all'aggiornamento del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, per stabilire le nuove condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova, con particolare riguardo, anche, ad un numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, a seconda della tipologia di attività svolta, al fine, di mettere fine ai frequenti abusi accertati nel corso degli anni.
Per qualsiasi ulteriore necessità di approfondimento, ponici il tuo quesito.
Articolo a cura della Redazione
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Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Dipartimento per le politiche della famiglia – 2 maggio 2025
Consiglio di Stato, Sezione II – Sentenza 2 aprile 2025, n. 2822
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