Richiesta aspettativa non retribuita per tutto il periodo di prova presso altro ente

Risposta del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
09 Ottobre 2021

Oggetto: cambio amministrazione - periodo di prova e aspettativa senza assegni tra diversi comparti.

Una dipendente a tempo indeterminato del Comune, risultata vincitrice presso l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), chiede di potersi avvalere dell'aspettativa non retribuita presso l'Ente di provenienza per tutta la durata del periodo di prova, 6 mesi.

Il contratto di riferimento dell'ente di destinazione è il CCNL Istruzione e Ricerca sottoscritto in sede ARAN.

Si fa presente che il contratto CCNL Funzioni Locali all’art. 20 comma 10 prevede per un dipendente la conservazione del posto di lavoro presso l'Ente di appartenenza in caso di svolgimento del periodo di prova presso altro Ente o Amministrazione.

Si chiede pertanto se nell'ambito della contrattazione collettiva tra questi due diversi comparti (Funzioni Locali/ente di appartenenza e Istruzione e Ricerca/Ente di destinazione) esiste una norma che riconosca ai dipendenti vincitori di concorso in altro comparto di contrattazione, il diritto alla conservazione del posto nell'ente di provenienza, per tutta la durata del periodo di prova (cosiddetta clausola di reciprocità).

Risposta

L’articolo 4 del CCNL del 07 aprile 2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003 come integrato dall’articolo 18 del CCNL del 13 maggio 2009 quadriennio e biennio economico 2006-2007, al comma 11, prevede che, al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti del comparto, vincitore di concorso presso altro Ente o altra amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell’Unione europea che consentono l’accesso di cittadini italiani, o presso le istituzioni dell’Unione europea o presso Enti o Organismi internazionali 34, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, non inferiore alla durata del periodo di prova e, qualora non espressamente prevista, per un periodo massimo di 6 mesi.

Pertanto, si ritiene soddisfatta la clausola di reciprocità.

7 ottobre 2021  Fabio Venanzi

 

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