Scorporo della TEFA dalla TARI

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
13 Ottobre 2021

Visto che, in base a quanto disposto dall’art. 19 comma 5 D. L.vo 504/92,  lo 0,30% dell'importo della Tefa va al Comune, si chiede se, per il prossimo anno (2022), sia possibile che lo 0,30% venga scorporato direttamente dalla Tefa, dato che ormai l'importo va versato direttamente alla Provincia.

Risposta

Lo scorporo della TEFA dalla TARI o dalla tariffa corrispettiva di competenza comunale non solo sarà possibile ma obbligatorio.

Infatti:

  • fino al 2020, i versamenti del Tefa e della Tari o della tariffa avente natura corrispettiva venivano effettuati cumulativamente, utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al Tefa (cfr. risoluzioni n. 37/2013 e n. 42/2013, ridenominati con le risoluzioni n. 45/2014 e n. 47/2014);
  • a partire dall’anno d’imposta 2021, gli importi relativi al Tefa andranno versati, secondo gli importi indicati dai Comuni, distintamente dalla Tari tramite F24 e F24 “enti pubblici”, utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 5/2021 del 18.01.2021 e più precisamente: “TEFA” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”, “TEFN” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi” e “TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni”.

La struttura di gestione provvederà poi al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari o tariffa avente natura corrispettiva e di Tefa, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24.

Come precisato dall’art 2, c. 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 Il TEFA è riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d’intesa, dagli enti coinvolti. La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore degli enti beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la Banca d’Italia, per gli enti che ne sono dotati”. Al momento, quindi, la lettera della Normativa statale non lascia margini perché i Comuni operino a monte lo scorporo della commissione in questione.

7 ottobre 2021              Lorella Martini

 

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