Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiVisto che, in base a quanto disposto dall’art. 19 comma 5 D. L.vo 504/92, lo 0,30% dell'importo della Tefa va al Comune, si chiede se, per il prossimo anno (2022), sia possibile che lo 0,30% venga scorporato direttamente dalla Tefa, dato che ormai l'importo va versato direttamente alla Provincia.
Lo scorporo della TEFA dalla TARI o dalla tariffa corrispettiva di competenza comunale non solo sarà possibile ma obbligatorio.
Infatti:
La struttura di gestione provvederà poi al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari o tariffa avente natura corrispettiva e di Tefa, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24.
Come precisato dall’art 2, c. 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 “Il TEFA è riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d’intesa, dagli enti coinvolti. La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore degli enti beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la Banca d’Italia, per gli enti che ne sono dotati”. Al momento, quindi, la lettera della Normativa statale non lascia margini perché i Comuni operino a monte lo scorporo della commissione in questione.
7 ottobre 2021 Lorella Martini
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